Il processo amministrativo era in passato retto da una molteplicità di norme, non sempre coordinate tra loro.
La l. 1034/1971 richiamava la disciplina del processo dinanzi al Consiglio di Stato in quanto compatibile; il TU che riguardava quest’ultimo giudice risale al 1924, mentre il regolamento di procedura era addirittura ad esso anteriore; in generale, la normativa era lacunosa sotto molti profili.
Il Consiglio di Stato, nel 2000, al fine di colmare eventuali lacune, dichiarò che le disposizioni del codice di procedura civile sarebbero state applicabili per analogia qualora fossero risultate strettamente compatibili con le esigenze del processo amministrativo.
Il d.lgs. 104/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un codice del processo amministrativo che costituisce la fonte principale del processo. Tra i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge delega vi era l’adeguamento della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle altre giurisdizioni superiori, nonché quello del coordinamento con le norme del c.p.c. in quanto espressione di principi generali.
L’art. 1, già citato, afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
L’art. 39 cpa, sul rinvio esterno, stabilisce che “per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del c.p.c., in quanto compatibili ho espressione dei principi generali“; la norma aggiunge che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal c.p.c. e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
Si tratta quindi di un codice che, per colmare le proprie lacune, si rivolge a un altro codice e non ha principi propri della materia. Come notato in dottrina taluni istituti rimangono disciplinati in modo differenziato rispetto al c.p.c. Si pensi, ad es., all’art. 93 cpa, relativo al caso in cui la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle parti.
Di rilievo è poi l’art. 38 cpa, sul rinvio interno, ai sensi del quale il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del libro II, relativo al processo di primo grado, che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
Va aggiunto che, con d.p.c.m. (decr. presid. Cons. min.), sono stabilite le regole tecnico operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo.