La fase istruttoria è governata dal responsabile del procedimento che è chiamato ad accertare i fatti, compiendo gli atti all’uopo necessari.( art. 6 l.241/90). Molto spesso il responsabile utilizza uffici o servizi tecnici di altre amministrazioni.
Controversa è la soluzione al problema della natura dei poteri istruttori: si tratta cioè di comprendere se essi siano necessariamente implicati dalla titolarità del potere di provvedere ovvero richiedano una norma di legge che li attribuisca in modo separato.
In tema vige infatti sempre il principio di tipicità e nominatività dei poteri amministrativi. Di conseguenza i poteri il cui esercizio potrebbe comportare una incisione nella sfera giuridica del terzo debbono essere espressamente conferiti dalla legge.
Per acquisire la conoscenza della realtà e degli interessi l’amministrazione si avvale di numerosi strumenti.
Alcuni atti istruttori sono previsti come obbligatori dalla legge, altri sono posti indipendentemente dall’attribuzione di specifici poteri da parte dell’ordinamento. Il soggetto pubblico ha così la facoltà di disporre la rinnovazione o il completamento di una istruttoria non soddisfacente o lacunosa.
Il principio inquisitorio è applicabile anche alla scelta dei mezzi istruttori che l’amministrazione può utilizzare per acquisire la conoscenza di fatti rilevanti ai fini della determinazione finale. L’ampia possibilità di decisione in ordine alla natura e all’estensione dei mezzi istruttori incontra il limite costituito dal principio di non aggravamento del procedimento.
I fatti semplici sono spesso rappresentati nel procedimento mediante le seguenti attività delle parti:
– esibizione di documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità;
– acquisizione diretta di documenti: l’amministrazione e i gestori di pubblici servizi, in luogo degli atti e certificati già in loro possesso o che siano tenuti a certificare, debbono acquisire d’ufficio le relative informazioni previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti : v. art. 43, t.u. in materia di documentazione amministrativa, ove si precisa che , in alternativa, l’amministrazione può accettare la dichiarazione sostitutiva. Si richiama l’art. 18 della l. 241/90 il quale prevede il dovere di acquisizione d’ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti da altre pubbliche amministrazioni.
– Produzione di documenti o di autocertificazioni
Si ricorda che in luogo degli originali di atti o documenti possono essere validamente prodotte le copie autentiche ai sensi dell’art. 18 t.u. in materia di documentazione amministrativa.
La distinzione tra dichiarazioni sostitutive di certificati e autocertificazioni sta nel fatto che le prime, sostituendo appunto un certificato , riguardano dati contenuti in pubblici registri, mentre le seconde attengono a situazioni non consacrate in atti di certazione. Spesso l’amministrazione si trova a dover accertare la completezza e regolarità delle dichiarazioni, tra i procedimenti volti ad accertare i fatti possono ricordarsi le inchieste e le ispezioni, le quali hanno normalmente ad oggetto accadimenti e comportamenti ovvero ancora beni di pertinenza di soggetti terzi. Tali operazioni sono destinate a raccogliere informazioni e dati di fatto necessari per provvedere e danno luogo ad atti di accertamento, i quali sono acquisiti all’istruttoria del procedimento.
– L’inchiesta amministrativa è un istituto che mira ad una acquisizione di scienza relativa ad un evento straordinario che non può essere conosciuto ricorrendo alla normale attività ispettiva e si conclude di norma con una relazione.
L’inchiesta viene svolta da un organo istituito ad hoc , di solito collegiale, il quale dovrà porre in essere l’attività conoscitiva in ordine ad un particolare oggetto entro un certo termine. Occorre dunque l’emanazione di un provvedimento che disponga l’inchiesta e attribuisca l’incarico. L’inchiesta è normalmente servente nei confronti di un procedimento principale.
– L’ispezione è un insieme di atti, di operazioni o di procedimenti mirati ad acquisizioni di scienza che ha ad oggetto il comportamento di persone. Strutturalmente l’ispezione consiste in un atto, spesso meramente interno, che l’amministrazione rivolge all’organo o all’ufficio competente, e non istituito ad hoc, che dovrà compiere l’ispezione stessa e che attribuisce dunque la legittimazione all’organo o all’ufficio a procedere all’ispezione nel caso concreto. L’atto ha però come vero destinatario il soggetto terzo che è sottoposto all’ispezione. Segue una serie di operazioni volte ad acquisire la conoscenza dei fatti. Il procedimento si chiude solitamente con una relazione , un rapporto o un verbale.