L’art. 1 del codice del processo amministrativo afferma che la giurisdizione amministrativa deve attuare una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione. Lo stesso articolo richiama anche il diritto europeo, termine questo con il quale si fa riferimento:
- ai Trattati comunitari (Trattato di Lisbona), i quali a loro volta richiamano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che afferma alcuni principi importanti sul rapporto tra cittadino e amministrazione comunitaria (artt. 41 ss.) e sulla tutela giurisdizionale dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione.
Gli interventi della Corte di giustizia, tuttavia, non sembrano definire con chiarezza un diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione. Si profilano, al contrario, divergenze significative rispetto ad alcuni valori che coinvolgono i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale;
- alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che recentemente ha accresciuto la sua rilevanza nel nostro ordinamento in forza di alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato come la sua violazione possa essere motivo di illegittimità costituzionale ex art. 117 (sent. nn. 348 e 349 del 2007). L’art. 6 della Convenzione, in particolare, riconoscendo il diritto di ogni persona ad un processo equo, dispone che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge (giusto processo ex art. 111 Cost.).
Per valutare i caratteri fondamentali del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione, risulta essenziale riferirsi alla Costituzione. Anche i primi articoli del codice del processo amministrativo, nell’enunciare i principi generali della giurisdizione amministrativa, richiamano una serie di principi costituzionali (es. principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3, garanzia della tutela giurisdizionale ex art. 24). Dato che la tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione rappresenta un aspetto nodale per definire la posizione del cittadino rispetto ai pubblici poteri, non deve stupire il fatto che questa abbia ricevuto una sanzione costituzionale. Le principali disposizioni costituzionali che attengono alla tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione, peraltro, possono essere articolate in disposizioni sul giudice, disposizioni sull’azione e disposizioni sull’assetto della giurisdizione amministrativa.
Alcuni principi sul giudice e sull’azione confluiscono anche nel principio del giusto processo, introdotto dall’art. 111 Cost. in seguito alla l. cost. n. 2 del 1999 ed attualmente richiamato dall’art. 2 cod. proc. amm. Tale principio, in particolare, richiede:
- la realizzazione del processo nella disciplina legislativa (co. 1);
- la terzietà e l’imparzialità del giudice (co. 2);
- il contraddittorio tra le parti;
- la ragionevole durata del giudizio;
- la motivazione di qualsiasi provvedimento decisorio (co. 6).