Il principio tradizionale della separazione dei poteri nella sua originaria formulazione, postulava che le tre funzioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria) fossero distribuite tra poteri distinti. Oggi la situazione in realtà è completamente diversa: infatti accanto ai tre poteri tradizionali ne sono stati riconosciuti altri; inoltre, mentre la funzione giurisdizionale è solo statale, quella amministrativa e quella legislativa sono distribuite tra altri soggetti.
Più in generale si può dire che poteri differenti esercitano la stessa funzione (ad esempio anche il Governo ha potestà normativa). Inoltre accanto allo Stato devono essere ricordate le Regioni alle quali la Costituzione riserva una peculiare sfera di attribuzioni.
Tra i vari poteri pubblici dell’ordinamento possono sorgere conflitti nel senso che può venire in discussione la spettanza di una o più potestà a uno o più di tali soggetti. Il conflitto si dice positivo nel caso in cui diverse autorità affermino la titolarità della medesima potestà, negativo quando l’autorità invitata a esercitare un potere neghi di esserne titolare, reale quando si sfocia in pronunce contrastanti da parte di diverse autorità, virtuale quando la situazione di conflitto è potenziale (cioè non si è ancora verificata ma sussiste la possibilità che ciò accada).
Inoltre la possibilità di conflitti riguarda non solo l’ipotesi di contestazioni tra soggetti distinti dell’ordinamento e aventi una sfera di competenza costituzionalmente riservata (si parla in questo caso di conflitti di attribuzione), ma anche in altri casi. Infatti i conflitti possono sorgere tra organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali (si parla di conflitti di giurisdizione, si pensi al caso in cui è dubbio se una data controversia debba essere decisa dal giudice amministrativo da quello ordinario). Inoltre i conflitti possono sorgere tra organi appartenenti allo stesso potere (si parlerà allora di conflitti di competenza).
La Costituzione si occupa solo dei conflitti di attribuzione, affidando alla Corte Costituzionale il compito di risolverli (art. 134 Cost.). Questo stesso articolo attribuisce alla Corte anche il compito di risolvere i conflitti tra Stato e Regioni e tra le Regioni stesse.
Va comunque detto che gli atti invasivi del potere altrui sono spesso amministrativi. La circostanza che l’atto invasivo possa essere amministrativo, e quindi impugnabile dinanzi al giudice amministrativo o conoscibile dal giudice ordinario, rende evidenti i problemi di interferenza tra giudizio ordinario o amministrativo e giudizio costituzionale. Per quanto in un caso il giudizio amministrativo miri all’annullamento dell’atto, mentre quello costituzionale sia diretto a regolare gli ambiti di competenza, tuttavia la concorrenza delle due azioni giurisdizionali per la soluzione dello stesso problema comporta il rischio di decisioni contrastanti.
Una soluzione a questo problema non c’è. Si potrebbe sospendere il giudizio comune in pendenza di quello costituzionale, ma tale soluzione non è sempre accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, soprattutto, non è stata fatta propria dal codice del processo amministrativo, che in realtà non ha neppure affrontato il problema.
Infine occorre ricordare che nell’ambito del potere esecutivo competenti a sollevare il conflitto tra poteri sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e il Ministro di Grazia e Giustizia.