L’istituto della dichiarazione di inizio attività ( d.i.a. ) era disciplinato dall’art. 19 l. 241/90 nella sua versione iniziale, e faceva riferimento alla denuncia. Infatti con tale dichiarazione veniva ad essere eliminata l’intermediazione di un potere amministrativo in ordine all’esplicazione di un’attività privata , con la conseguenza che lo svolgimento di siffatta autorità trovava il proprio diretto titolo di legittimazione nella legge, chiamata a fissare direttamente il regime , onde essa può essere definita in senso proprio come “liberalizzata”.
A differenza del silenzio-assenso, la dichiarazione di inizio attività non costituiva una forma di conclusione del procedimento amministrativo, appunto mancante, in assenza di un potere abilitativo.
Oggi invece l’art. 19 come innovato dal d.l. 78/2010 (conv, in l. 122/2010) e dalla l. 124/2015 introducendo poteri di intervento in capo all’amministrazione, ha delineato un regime analogo a quello che si avrebbe ove il potere autorizzatorio fosse stato mantenuto, anche se rimane ferma la natura privata della “dichiarazione”. Va anche detto che questi interventi normativi hanno rinominato l’istituto: non più d.i.a. ma S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).
Esso prevede un meccanismo di “sostituzione”con una “segnalazione“ un ampio spettro di provvedimenti: si tratta di “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”.
La SCIA quindi è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.
La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.