Il problema della responsabilità della pubblica amministrazione , da quando è stata ammessa nei confronti del cittadino anche per l’attività di diritto pubblico da essa posta in essere, si è sempre e ovunque rivelato di difficile soluzione. Si tratta infatti di conciliare la necessità di tutelare i cittadini di fronte agli illeciti dannosi perpretati dai pubblici poteri, secondo i principi dello stato di diritto , con quella di salvaguardare le pubbliche finanze da risarcimenti insostenibili, causati da interventi capaci di recare pregiudizio a collettività talvolta assai vaste. Se poi si considera che quegli illeciti sono di fatto opera delle persone fisiche inserite a vario titolo nella organizzazione degli enti pubblici , ci si trova di fronte ad un’ulteriore difficoltà : quella di evitare preoccupazioni paralizzanti dovute a rischi eccessivi .
La Cost. del 48 pone per la prima volta disposizioni concernenti la responsabilità dell’amministrazione e dei suoi agenti.
L’art. 28 cost. recita “ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili , secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti” e aggiunge “In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Affinché l’obbligo di risarcimento sorga in capo alla pubblica amministrazione , occorre , oltre alla presenza degli elementi di cui all’art. 2043 c.c e cioè, condotta dolosa o colposa- danno ingiusto- nesso di causalità tra condotta e danno, anche che tra la p.a. e l’agente intercorra un rapporto di servizio.
In tema di natura giuridica di tale tipo di responsabilità due teorie si contendono il campo, principalmente, essendo secondo alcuni quella della p.a. una responsabilità diretta,in considerazione dell’immedesimazione organica tra organo e ente, secondo altri una responsabilità indiretta o per fatto altrui( del funzionario) ex art. 2049 c.c.
La disciplina posta dal legislatore ordinario: il t.u. impiegati civili dello Stato
Il legislatore ordinario ha incluso un intero capo dedicato alla responsabilità nel t.u. imp. Civ. dello Stato d.p.r. 3/57 le cui disposizioni sono state successivamente estese a tutti i soggetti contemplati nell’art. 28 Cost. e non sono state modificate in punto di responsabilità dal d.lgs. 165/01.
Sotto la rubrica “responsabilità verso terzi” l’art. 22 sancisce la personale responsabilità dell’impiegato che cagioni ad altri un danno ingiusto definendo ingiusto il danno “derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi commessa con dolo o colpa grave”.
Appare chiaro che questa disciplina è rivolta ad alleggerire in genere la responsabilità civile dei funzionari e dipendenti pubblici , discostandosi da quella comune attraverso la sostituzione del requisito della colpa, di cui all’art. 2043 c.c. con quello della colpa grave , di assai più difficile prova da parte del terzo danneggiato.