Il termine “ amministrazione” non indica un concetto giuridico ma in generale, indica la cura in concreto di interessi, ed è riferibile ad un qualsiasi soggetto (persona giuridica, pubblica o privata), che svolge un’attività rivolta alla soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto stesso si propone di perseguire.

Oggetto dello studio del libro sarà l’analisi dell’amministrazione regolata da norme giuridiche e svolta per la soddisfazione d’interessi pubblici, ovvero dell’amministrazione-attività, meglio nota come amministrazione in senso oggettivo. Quest’ultima si distingue dall’amministrazione in senso soggettivo, in quanto è amministrativa l’attività posta in essere dalle persone giuridiche pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici. Ambedue i concetti si completano a vicenda e nessuno dei due può prescindere l’uno dall’altro.

E’ da osservare che nel quadro tracciato dalla Costituzione, dove accanto agli organi tipicamente amministrativi ci sono altri organi facenti parte del potere legislativo e giudiziario, l’attività amministrativa viene esercitata anche da organi cui istituzionalmente essa non competerebbe così come l’amministrazione in senso soggettivo esercita anche funzioni diverse da quelle istituzionalmente proprie; da ciò deriva quindi che la nozione di amministrazione in senso oggettivo non coincide con quella di amministrazione in senso soggettivo.

Va anche precisato che “amministrazione in senso soggettivo” equivale all’organizzazione amministrativa, ed è a questa che la Costituzione dedica una disciplina (che a dire il vero è alquanto lacunosa). Inoltre va osservato che la nostra carta costituzionale non offre una definizione di amministrazione pubblica.

Questa mancanza ha portato nei tempi recenti a dilatare, a volte in modo inaccettabile, il significato della normativa costituzionale in materia di Pubblica Amministrazione (da ora in poi P.A.).

Comunque allo stato attuale la nozione più attendibile ed esaustiva di P.A. si ritrova nella normativa sul lavoro, precisamente nell’art.1, comma 2 del d.lgs.165/01 che afferma che amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie e i Comuni, le Comunità montante e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari (ora Agenzie territoriali per la casa), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locale, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’ARAN, e le agenzie di cui al d.lgs. 300/1999.

 

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