Il criterio principale che definisce ed incardina la giurisdizione amministrativa rispetto ad una determinata controversia è la configurabilità di un interesse legittimo.

Gli organi investiti della giurisdizione amministrativa si possono così classificare:

  • Giudici amministrativi ordinari (o generali):
    • di primo grado: TAR;
    • di secondo grado: Consiglio di Stato; Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia;
  • Giudici amministrativi speciali: le giurisdizioni amministrative speciali sono quelle costituite per “somministrare giustizia” in specifiche materie.

Le loro competenze sono stabilite direttamente dalla legge e sono da considerarsi speciali:

  • rispetto alla giurisdizione del giudice ordinario: se oggetto del loro giudicato è un diritto soggettivo
  • rispetto alla giurisdizione amministrativa: se oggetto del loro giudicato è un interesse legittimo.

La più importante delle giurisdizioni speciali è quella della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specificate dalla legge

I giudici speciali sono:

  1. Corte dei Conti;
  2. Tribunali delle acque pubbliche;
  3. Commissioni tributarie;
  4. Commissari per gli usi civici

→ AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

La differente collocazione della magistratura amministrativa all’interno dell’ordinamento statale e la non appartenenza di questa all’ordine giudiziario comporta che alla magistratura amministrativa non sia applicabile la tutela offerta dall’esistenza del Consiglio superiore della Magistratura

Per i giudici amministrativi, il legislatore, con la l. 186/1982, ha costituito un organo particolare che ne disciplina il governo: il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

La norma, poi, ha qualificato il complesso organizzativo TAR-Consiglio di Stato-Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana come “ordinamento della giurisdizione amministrativa“.

Questa legge ha dunque unificato le carriere dei magistrati amministrativi proprio attraverso il CONSIGLIO DI PRESIDENZA UNICO per i magistrati dei Tar e per quelli del Consiglio di Stato, ulteriormente disciplinato dall’art. 18 l. 205/2000, che lo ha modificato per renderlo il più possibile simile al Consiglio superiore della Magistratura.  È costituito con d.p.r. su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. È composto:

– dal presidente del Consiglio di Stato, unico membro di diritto, che lo presiede

– da 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato

– da 6 magistrati in servizio presso i Tar

– da 4 cittadini eletti dalla camera e dal Senato tra i professori ordinari di università di materie giuridiche o gli avvocati con 20 anni di esercizio professionale

I componenti elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il vicepresidente, eletto dal consiglio tra i componenti laici, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Il consiglio ha compiti deliberativi in materia di assunzioni, assegnazioni di sedi, nonché in materia di determinazione dei criteri e modalità per la fissazione dei carichi di lavoro, di funzioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, ossia attinenti alla loro stato giuridico e alla loro carriera.

Contro i provvedimenti del consiglio di presidenza, si pensi ai trasferimenti o ai provvedimenti disciplinari, è ammessa tutela davanti al giudice amministrativo, ossia davanti ad organi giurisdizionali composti da magistrati amministrati dall’organo i cui atti sono chiamati a sindacare.

L’azione disciplinare relativa ai magistrati amministrativi può essere promossa dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetterà anche l’alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati. La vigilanza spetta invece al presidente del consiglio di Stato.

→ TAR

Rimanendo nell’ambito della giurisdizione amministrativa ordinaria, occorre precisare che nel 1971, in applicazione dell’art. 125 Cost., in virtù del quale in ogni Regione di sarebbero dovuti costituire “organi di giustizia amministrativa di primo grado”, il legislatore ha istituito, con la l.1034/1971, un Tribunale amministrativo regionale (TAR).

Il TAR è un giudice amministrativo di primo grado, con giurisdizione di prima istanza in tutte le materie già spettanti alla competenza del Consiglio di Stato che si è così trasformato in giudice di secondo grado, salvo i casi in cui il Consiglio di Stato ha conservato la competenza in unico grado ai sensi dell’art. 37 l. TAR.

I TAR sono, quindi, organi locali di giustizia amministrativa a base regionale sostitutivi delle soppresse giunte provinciali amministrative (GPA). Essi sono 20, uno per ogni Regione, con sede nel capoluogo regionale.

Ogni TAR è composto da un presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali. Il presidente deve rivestire il grado di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di consigliere di Stato.

Con deliberazione del consiglio di presidenza i Tar possono essere divisi, nella sede centrale, in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati. Nei tribunali divisi in sezioni, il Presidente del tribunale presiede la prima sezione, mentre le altre, comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere al quale il Consiglio di presidenza conferisce, con il suo consenso, le funzioni di Presidente di sezione.

Sono poi state istituite le sezioni staccate, sul presupposto della maggior popolosità o estensione territoriale delle regioni ove queste sono ubicate.

I Tar le sezioni pronunziano con l’intervento del Presidente e di 2 componenti.

Il presidente è nominato per ciascun tribunale con d.p.r., su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri ed ha scelto tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.

I magistrati dei Tar, tutti giudici professionali, ad eccezione del Tar del Trentino Alto Adige e della sezione autonoma di Bolzano, sono distinti nelle qualifiche di referendari, primi referendari e consiglieri.

In due regioni italiane, l’ordinamento dei giudici amministrativi subisce una differenziazione dovuta a ragioni storiche e costituzionali.

1)      in Trentino- Alto Adige, in luogo del TAR troviamo il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, articolate in due sezioni autonome:

  • La sezione di Trento, non presenta grandi differenze rispetto agli altri tribunali, salvo per la compresenza di componenti togati e componenti laici.
  • La sezione autonoma di Bolzano, invece, per esigenze di bilinguismo è articolata in      modo particolare. I sei magistrati di cui è composta, infatti, sono nominati al termine di un complesso procedimento. 3, di cui 1 di lingua tedesca, sono nominati dal Governo, con il consenso del Consiglio provinciale di Bolzano per il componente di lingua tedesca. Gli altri 3, di cui uno necessariamente di lingua italiana, sono eletti dal Consiglio provinciale di Bolzano e nominati con DPR. Il Collegio, quindi, comprende sia giudici togati che giudici laici, ossia quelli nominati dal Consiglio provinciale, mentre il Governo nomina dei Consiglieri di Stato.

Le decisioni del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sono appellabili al Consiglio di Stato, salvo quelle adottate su impugnativa di provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici.

2) In Sicilia, mentre è disciplinato allo stesso modo, per composizione e competenza, rispetto agli altri TAR, diversa è la funzione e la competenza di un organo particolare: il Consiglio di giustizia amministrativa.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, oltre a svolgere funzioni consultive, è giudice d’appello nei confronti delle sentenze del TAR Sicilia, che non sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

Il ricorso al Consiglio di Stato è possibile solo se lo stesso Consiglio di giustizia ritiene di dover deferire la cognizione di un ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per l’ipotesi che possa derivarne un contrasto giurisprudenziale.

La composizione di quest’organo è assolutamente particolare:

  • Sezione consultiva;
  • Sezione giurisdizionale.

Entrambe le sezioni sono composte sia da membri togati (cioè consiglieri di Stato), che da componenti laici:

→ alla sezione consultiva partecipano un prefetto della Repubblica  e componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale

→ alla sezione giurisdizionale partecipano componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale. I componenti laici durano in carica 6 anni e non possono essere riconfermati.

→ CONSIGLIO DI STATO

 Il Consiglio di Stato, che consta di più sezioni, di cui tradizionalmente 3 hanno funzioni consultive e 3 funzioni giurisdizionali, è l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. È così composto:

  • dal presidente del Consiglio di Stato
  • da presidenti di sezione
  • da consiglieri di Stato

L’individuazione delle sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, nonché la composizione dell’Adunanza plenaria, spetta al presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di presidenza.

L’Adunanza generale, con funzioni consultive per questioni di particolare importanza, è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

L’Adunanza plenaria, invece, ha funzioni giurisdizionali ed è composta dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, e da 12 magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

Essa può essere investita della soluzione delle controversie prima che le stesse giungano la decisione attraverso due canali, disciplinati in modo diverso. In primo luogo, le singole sezioni, se rilevano che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio, possono rimettere il ricorso. L’adunanza, tuttavia, può decidere di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

In secondo luogo, essa può essere investita pure dal presidente del Consiglio di Stato, non solo su richiesta delle parti, ma anche d’ufficio, dei ricorsi ove si debbano risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

Si ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio.

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