Dal novero delle posizioni soggettive istituzionalmente garantite rimangono estranei gli intessi semplici, di norma individuati in via negativa come gli interessi non qualificabili né come diritti soggettivi né come interessi legittimi. Sebbene gli interessi semplici presentino in alcuni casi una particolare rilevanza dal punto di vista sociale o economico, essi sono intutelabili se non in casi molto eccezionali. Questo elemento ha suscitato un dibattito molto ampio, che ha coinvolto sia la dottrina che la giurisprudenza:
- ci si chiede se gli interessi collettivi (o di categoria) possano configurarsi come interessi legittimi delle associazioni o degli enti che rappresentano la collettività o la categoria (es. ordini professionali). Considerare l’interesse di categoria come un interesse legittimo che l’associazione faccia valere come proprio sembra incompatibile con il carattere soggettivo o personale dell’interesse legittimo. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha valorizzato il rilievo del momento associativo e ha riconosciuto in capo a queste associazioni la titolarità dell’interesse di categoria;
- ci si chiede come possano essere qualificati gli interessi diffusi, che corrispondono all’interesse generale dei cittadini a certi beni comuni (es. ambiente) e per i quali la giurisprudenza in passato aveva escluso ogni tutela. In seguito al dibattito suscitato da un’ampia giurisprudenza in materia, il legislatore è intervenuto con alcune disposizioni speciali che hanno ammesso la tutela di determinati interessi diffusi, demandandola però non tanto al singolo cittadino quanto a particolari associazioni.
Nel nostro ordinamento italiano la tutela degli interessi legittimi viene assicurata con riferimento ai vizi di legittimità e solo raramente è ammessa con riferimento ai vizi di merito. Frequentemente, peraltro, la stessa nozione di interesse legittimo viene ricondotta alla legittimità dell’azione amministrativa, anche se in alcuni casi è contemplata una tutela degli interessi legittimi anche nei confronti dei vizi di merito.