Nei primi anni successivi alla legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, furono analizzati con attenzione alcuni procedimenti caratterizzati dall’incidenza del potere amministrativo su un diritto soggettivo del cittadino (es. esproprio). In proposito fu osservato che, per effetto del decreto di esproprio, il diritto soggettiva si modifica, dato che si produce una degradazione dello stesso ad interesse legittimo. Lo stesso modello fu poi prospettato per i diritti in attesa di espansione, consistenti nella trasformazione di un interesse legittimo in diritto soggettivo per effetto di un determinato provvedimento amministrativo con effetti costitutivi (es. rilascio di una concessione edilizia). La degradazione, in particolare, veniva ricondotta al carattere autoritativo del provvedimento amministrativo, che determinerebbe l’estinzione del diritto soggettivo e la sua trasformazione in interesse legittimo.
La teoria della degradazione, tuttavia, non risulta accettabile: l’interesse legittimo, infatti, sorge con l’esercizio del potere, ossia in un momento precedente al decreto di esproprio che, secondo la teoria sopracitata, comporterebbe la degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo (es. nei confronti della dichiarazione di pubblica utilità, il proprietario può far valere soltanto un interesse legittimo). Che non vi sia una trasformazione del diritto soggettivo in interesse legittimo, peraltro, è dimostrato dal fatto che in alcuni casi coesistono insieme il diritto soggettivo e l’interesse legittimo (es. il proprietario rimane tale fino al decreto di esproprio, ma già prima di esso è titolare di un interesse legittimo in relazione al potere espropriativo).