Un particolare tipo di controllo ( contabile e di legittimità) è il controllo di ragioneria.

Questo controllo investe tutti gli atti dai quali derivano effetti finanziari e ha la caratteristica di condizionare il sorgere dell’obbligazione finanziaria.

IL quadro giuridico di riferimento è costituito dal d.lgs.123/2011 che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Esso è svolto dal sistema delle ragionerie, cioè dagli uffici centrali del bilancio operanti presso le amministrazioni centrali e, per le amministrazioni periferiche, dalle ragionerie territoriali dello Stato.

Questi uffici provvedono alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dalle amministrazioni statali con la conseguenza di rendere indisponibili per altri fini quelle somme.

Controllo successivo ed esterno, nonché costituzionalmente garantito, è quello esercitato dalla corte dei conti, organo al servizio dello stato-comunità, attraverso il meccanismo della registrazione e dell’apposizione del visto.

La l. 20/94 ha limitato notevolmente l’ambito degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

La corte dei conti svolge anche altre importanti funzioni di controllo definite dall’art. 3 della l. 20/94, il quale demanda a tale organo il compito di identificare alcune categorie di atti assoggettati a tale controllo, pur se con carattere temporaneo.

Il quadro dei controlli spettanti a tale organo contempla:

a) un controllo preventivo di legittimità

b) un controllo preventivo sugli atti che il presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo

c) controllo successivo su alcuni atti come i titoli di spesa relativi al costo del personale , sui contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati

d) un controllo successivo sugli atti di notevole rilievo finanziario individuati per categorie ed amministrazioni statali che le sezioni unite stabiliscano di sottoporre a controllo per un periodo determinato

e) un controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, esercitato da una speciale sezione della Corte.

f) Un controllo di gestione degli enti locali effettuato dalla sezione autonomie. Il controllo esteso a comuni e province si conclude con un referto del Parlamento e può esercitarsi nei confronti della gestione della generalità degli enti locali ex art. 148 tuel.

g) un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.

Il d.lgs. 419/99 estende il controllo successivo anche sulla gestione degli enti di diritto privato risultanti dalla privatizzazione prevista da tale fonte, limitatamente all’esercizio di funzioni e servizi pubblici.

La corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione ed accerta la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e degli obiettivi stabiliti con legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi.

Riferisce poi al Parlamento e ai consigli regionali sull’esito del controllo.

La Corte poi pronuncia il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato accompagnato da specifica relazione.

La disciplina del controllo preventivo risulta dalla combinazione della l. 20/94 e del t.u. corte dei conti. I provvedimenti soggetti a controllo preventivo divengono efficaci nelle ipotesi in cui il competente ufficio di controllo non abbia rimesso l’esame dell’atto alla sezione di controllo entro 30 gg. dal ricevimento dell’atto ovvero ancora se la sezione di controllo non abbia dichiarato l’illegittimità dell’atto entro 30 gg. dalla data di deferimento dal provvedimento o se, entro lo stesso termine, non abbia adottato ordinanza istruttoria: in questo ultimo caso deve pronunciarsi nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento degli elementi richiesti con ordinanza, altrimenti l’atto diventa esecutivo.

Per quanto attiene all’esito negativo del controllo in via preventiva oggi si ritiene che lo stesso debba essere esternato, pena l’applicabilità del principio del silenzio assenso.

In ordine agli atti assoggettati ( in via eccezionale) al controllo successivo della corte dei conti, in caso di giudizio negativo, secondo alcuni si avrebbe un implicito annullamento dell’atto, secondo altra tesi si avrebbe l’obbligo per l’amministrazione di prendere atto della pronuncia di illegittimità e dunque non dare corso all’esecuzione dell’atto.

 

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