Negli anni recenti, pur rimanendo immutati i lineamenti fondamentali della responsabilità della p.a. sopra descritti, si sono potuti riscontrare in giurisprudenza alcuni ripensamenti rivolti in parte ad una più razionale applicazione dei principi ormai consolidati, e in parte ad una revisione di posizioni da sempre oggetto di critiche in dottrina.

La giurisprudenza per es. estende agli enti pubblici alcune norme del c.c. che presentano particolari ipotesi di illecito, tra cui l’art. 2051 c.c.( resp. Per danni da cose in custodia), l’art. 2052, 2053, 2054, 2055 ecc.

Un importante segnale è costituito dall’ammissione, nei confronti degli enti pubblici, dell’istituto della responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. ( dovere di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto) e dell’art. 1338 c.c. ( sul dovere di comunicazione dell’invalidità del contratto).

Avverso questa estensione veniva affermato in giurisprudenza che il sindacato sulle modalità di conduzione delle trattative e sulla condotta della p.a. fino al momento dell’approvazione , ove prevista, del contratto da parte dell’organo di controllo, necessaria ai fini del sorgere dell’obbligazione , avrebbe costituito una indebita ingerenza nell’esercizio dei poteri discrezionali ad essa attribuiti, senza considerare che dove esiste mala fede si è al di fuori di qualsiasi legittima scelta di soluzioni possibili e dunque di esercizio di discrezionalità.

Tuttavia tale responsabilità viene esclusa nell’ipotesi in cui il privato abbia dato esecuzione non richiesta ad un negozio con l’amministrazione invalido in base a disposizioni generali da presumersi note all’interessato, e quindi non a seguito di formale stipulazione, dall’altro, con riguardo al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente. A seguito dell’entrata in vigore della l. 205/00, la giurisprudenza amministrativa, in base alla teoria del “contatto amministrativo qualificato”ammette in tali casi la responsabilità, spesso definita come contrattuale.

 

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