Il sistema normativo delineato (l.59/97; l. cost. 3/01; l.131/03) ha anche voluto privilegiare lo strumento d’intesa nei rapporti tra lo stato e le regioni. Al riguardo la Corte cost. ha individuato , quale principio generale al quale dovrebbero essere improntati i rapporti tra Stato e regione, nelle ipotesi in cui si verifichino interferenze tra le rispettive competenze, quello di leale cooperazione. Principio costituzionalizzato dall’art. 120 cost. e ripreso dalla l. 131/03 (legge La Loggia). Quest’ultima legge ha previsto la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, che si affianca alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione e le province autonome, con compiti di informazione, consultazione e raccordo.

Con d.p.c.m. del 1996 è stata istituita la Conferenza Stato-città –autonomie locali, con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie dei comuni e province e quelle delegate ai medesimi enti dallo Stato.

Le conferenze citate sono organi statali, anche se sono a composizione mista.

Sempre in tema di rapporti tra Stato e regioni, in tema di controlli sugli atti regionali, ai sensi dell’art. 125 cost, gli atti amministrativi delle regioni erano soggetti al controllo di legittimità esercitato da un organo dello Stato. Oggi tale articolo è stato abrogato dalla l. 3/01 e l’opinione dominante è nel senso che i controlli in esame sono stati eliminati.

Mentre sempre in tema di controlli, si osservi che i principi posti dalla l. 286/99, che ha introdotto il sistema dei controlli interni, si applicano alle regioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa.

Per quanto attiene al controlli sugli organi l’art. 126 cost. prevede la possibilità da parte del d.p.r. dello scioglimento degli organi regionali.

In ordine ai rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, l’art. 119 cost. prevede che le regioni, così come i comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è materia di legislazione concorrente( art. 117, 3 comma), sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali.

 

L’organizzazione regionale 

Gli organi regionali sono:

– il Consiglio regionale che esercita le potestà legislative e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi.

– La giunta regionale che è l’organo esecutivo, esercita potestà regolamentare e dispone anche di poteri di impulso e di iniziativa legislativa

– Il presidente della giunta regionale che rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione.

Ai sensi dell’art. 123 cost. la forma di governo di ciascuna regione è determinata dallo statuto.

Il Presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto, ed una volta eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

Va detto che le esigenze di stabilizzazione finanziaria hanno inciso anche sull’organizzazione regionale. L’art. 14 del d.l. 138/2011 (convertito dalla L. 148/2011), dispone che le regioni devono adeguare i rispettivi ordinamenti a taluni parametri relativi al numero massimo di consiglieri e assessori.

Atteso che la regione dispone pure di funzioni amministrative, esiste anche un apparato amministrativo regionale, che si distingue in centrale e periferico.

 

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