La legge sul c.d. parastato 70/75 raggruppa tali enti parastatali in varie categorie in base al settore di attività: enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, enti di assistenza generica, enti di promozione economica, enti preposti a settori di pubblico interesse, gli enti preposti ad attività sportive,turistiche, enti scientifici di ricerca e di sperimentazione, enti culturali e di promozione turistica.
Tale legge prevede altresì la soppressione o la fusione degli enti (c.d enti inutili). Inoltre ha reso uniforme lo stato giuridico e il trattamento dei dipendenti degli enti, stabilendo le modalità di nomina, revoca e conferma degli amministratori e disciplinando la gestione finanziaria e contabile e le modalità di controllo e vigilanza.
Tutti gli enti del parastato sono soggetti al controllo della Corte dei conti.
Ricompreso tra gli enti parastatali è anche il CONI, soggetto che si pone al vertice dell’ordinamento sportivo pubblicistico italiano e che svolge compiti di potenziamento dello sport nazionale e di sorveglianza e di tutela delle organizzazioni sportive, in particolare delle federazioni sportive nazionali le quali raggruppano le associazioni sportive strutturate in s.p.a. a responsabilità limitata.
Altra categoria degli enti strumentali è quella degli enti pubblici economici, titolari di impresa che agiscono con gli strumenti del diritto comune. La tendenza legislativa più recente è quella di operarne la trasformazione in s.p.a., strumento ritenuto più adatto ai fini della gestione dell’impresa. Gli enti pubblici economici sono dunque una categoria in via d’estinzione, in quanto rappresentano una tappa intermedia in vista della privatizzazione delle aziende autonome, le quali, prima della trasformazione in s.p.a., vengono trasformate in enti pubblici economici.
In dottrina non c’è uniformità di vedute in merito al termine “economicità”, richiedendosi talora la necessità che l’attività sia svolta per fini di lucro in regime di concorrenza, altre volte definendola come imprenditorialità cioè come astratta idoneità a conseguire utili previsti in funzione della remunerazione del costo di produzione o di scambio di beni e servizi.
All’interno degli enti economici si distinguono quelli che svolgono direttamente attività produttiva di beni e servizi da quelli che detengono partecipazioni azionarie in società a capitale pubblico (enti di gestione delle partecipazioni azionarie: ad es. Iri ed Eni).
La legislazione distingue talora nettamente la disciplina alla quale sono soggetti gli enti pubblici economici rispetto a quella propria degli enti pubblici.
A differenza degli altri enti pubblici, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici è di diritto privato e come tale è sottratto alla giurisdizione del G.A.
Gli e.p.e. sono inoltre sottratti al regime fallimentare.
Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici associativi, ad appartenenza necessaria, esponenziali della categoria di professionisti che realizzano l’autogoverno della categoria stessa, raggruppando gli individui che svolgono peculiari attività professionali. Ad es. il consiglio dell’ordine degli avvocati. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Si tratta di enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo a competenza territorialmente delimitata che raggruppano i commercianti, gli industriali, gli agricoltori e gli artigiani. Tra i compiti più importanti affidati a questi enti possono ricordarsi la cura degli interessi delle categorie rappresentate, la tenuta del registro delle imprese, di particolare rilievo sono le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché quelle di promozione della formazione di commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie tra imprenditori e tra questi e i consumatori.
Le camere di commercio, i cui organi sono il consiglio, la giunta e il presidente, ora eletto dal consiglio, adottano uno statuto approvato dal ministro delle attività produttive, sono definite come autonomie funzionali ed esercitano pure funzioni regolamentari.