L’assetto italiano è stato notevolmente influenzato da quello francese. Nella seconda metà del XIX secolo, tuttavia, si sono affermate tendenze diverse che hanno orientato il rapporto tra giudice ordinario e giudice amministrativo secondo la distinzione tra le posizioni qualificate dal cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. A fondamento del riparto troviamo la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, affidati rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (art. 103 Cost.).
Anche nel sistema italiano, comunque, in alcuni casi si prescinde da questa regola generale: per alcuni ambiti, infatti, la competenza del giudice amministrativo non dipende dalla configurabilità di una posizione soggettiva come interesse legittimo, ma dall’inerenza della controversia ad una certa materia (giurisdizione esclusiva). Nei casi in cui si controverta se la giurisdizione spetti al giudice ordinario o a quello speciale, la decisione è demandata alla Cassazione.