Rispetto alle sentenze del giudice civile, l’esecuzione da parte dell’amministrazione comporta prevalentemente l’adozione di meri atti, che concretino comportamenti materiali necessari per l’esecuzione della sentenza. Rispetto alle sentenze del giudice amministrativo, invece, l’esecuzione richiede spesso l’adozione di atti corrispondenti a provvedimenti amministrativi (es. la sentenza di annullamento di un provvedimento negativo impone l’adozione di un nuovo provvedimento). Per il caso di inesecuzione è esperibile il ricorso per l’ottemperanza al giudice amministrativo, un rimedio previsto dalla legge Crispi e previsto dal codice (artt. 112 ss.) con alcune modifiche:
- il giudizio di ottemperanza non attiene soltanto ai casi di inesecuzione della sentenza del giudice amministrativo o delle altre pronunce ad essa assimilate, ma può essere esperito anche per ottenere meri chiarimenti (art. 112 co. 5), in ipotesi di incertezza;
- il ricorso per l’ottemperanza è ammesso per dare esecuzione(art. 112 co. 2):
- alle sentenze del giudice amministrativo, indipendentemente dal fatto che esse siano passate in giudicato (lett. a) o siano solo esecutive (lett. b). Ai fini dell’esperibilità del ricorso, peraltro, non rileva se rispetto a queste sentenze inadempiente sia l’amministrazione o una parte privata. La distinzione tra sentenza solamente esecutiva e sentenza passata in giudicato non incide sullo strumento giurisdizionale di esecuzione (giudizio di ottemperanza), sebbene venga comunque riconosciuta la necessità che l’esecuzione della sentenza non ancora passata in giudicato non pregiudichi le ragioni di un eventuale appello. Al riguardo, il Consiglio di Stato (sent. n. 5352 del 2002) ha sostenuto che l’esecuzione della sentenza non passata in giudicato non debba mai determinare un assetto definito ed immutabile ;
- alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (lett. c) e dei giudici speciali avanti ai quali non sia previsto un giudizio di ottemperanza (lett. d), al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato;
- ai lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (lett. e), al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato;
- sebbene il giudizio di ottemperanza verta sull’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il codice ha introdotto alcuni contenuti ulteriori. Col ricorso per l’ottemperanza, in particolare, possono essere richiesti anche gli interessi maturati successivamente alla sentenza rimasta ineseguita e il risarcimento dei danni provocati dall’inadempimento della sentenza (art. 112 co. 3). Nel giudizio di ottemperanza può essere richiesto anche il risarcimento dei danni provocati dal provvedimento originario o dalla condotta lesiva di un interesse legittimo che sia stato oggetto della sentenza (co. 4). In questo caso, potendo astrattamente realizzarsi un’ipotesi di una contemporaneità tra due giudizi, il codice stabilisce che la domanda di esecuzione e quella risarcitoria siano entrambe assoggettate al rito ordinario.
L’art. 134 co. 1 lett. a conferma che il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, esercita una giurisdizione estesa al merito, previsione questa che comporta la possibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione inadempiente. Tale possibilità identifica anche il perimetro dei poteri del giudice dell’ottemperanza:
- può adottare misure ordinarie nei confronti dell’amministrazione (art. 114 co. 4 lett. a), come ad esempio la fissazione di termini per provvedere;
- può dichiarare di ufficio la nullità degli atti adottati in violazione od elusione del giudicato (lett. b). La nullità per questi atti era già stata sancita dall’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990: per evitare che la sopravvenienza di atti adottati in violazione o in elusione del giudicato comportasse la necessità di avviare nuovi giudizi di cognizione, infatti, la giurisprudenza aveva affermato che il sindacato su tali atti si dovesse compiere davanti al giudice per l’ottemperanza;
- può nominare un commissario ad acta (lett. d), su quale esercita un controllo;
- il giudice, su richiesta del ricorrente, può imporre misure pecuniarie (esecuzione indiretta), sulla base di una valutazione puntuale dei caratteri della situazione (lett. e).
L’esecuzione della sentenza può richiedere diversi ordini di valutazioni, non necessariamente assorbiti dalla sentenza da eseguire (es. per dare esecuzione alla sentenza che abbia annullato un diniego di autorizzazione occorre prendere in esame l’istanza di autorizzazione e avviare un nuovo procedimento). In alcuni casi, in sostanza, l’esecuzione non può essere meramente attuativa di quanto disposto nella sentenza, essendo necessarie per provvedere ulteriori valutazioni. Il giudizio di ottemperanza presenta quindi profili compositi, perché nel giudizio confluiscono, oltre ai profili dell’esecuzione, profili propri dell’attività di cognizione, che si avrebbero azione amministrativa non predeterminati nei suoi contenuti dalla sentenza.
In tutte le vertenze che comportino una condanna pecuniaria (art. 34 co. 4), se le parti non si oppongono, il giudice amministrativo può limitarsi a fissare nella sentenza i criteri per la liquidazione dell’importo dovuto, demandando alla parte debitrice di proporre un’offerta a quella vittoriosa. Se l’offerta non viene accolta o se, una volta accolta, non viene eseguita, la determinazione del danno può essere richiesta dalla parte interessata al giudice, con il ricorso per l’ottemperanza. In deroga la principio che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande (art. 112 c.p.c.), al ricorrente che ha chiesto una condanna al pagamento di una somma di denaro il giudice si limita a pronunciare una sentenza circoscritta alla fissazione dei criteri. Ciascuna delle parti, comunque, può chiedere al giudice di provvedere direttamente alla liquidazione dell’importo.
Qualora il giudice della sentenza di merito che accolga il ricorso fissi un termine per l’esecuzione e nomini un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di inottemperanza (art. 34 co. 1 lett. d), si assiste ad un’anticipazione del giudizio di ottemperanza. Qualora l’esecuzione non intervenga o qualora sorgano dubbi sulla portata della pronuncia da eseguire, tuttavia, la parte interessata può comunque rivolgersi al giudice dell’ottemperanza. Tale giudizio, in sostanza, assume contenuti variegati, che sono modellati sulle evenienze concrete che possono riguardare l’esecuzione della sentenza.