La circostanza che la pubblica amministrazione sia parte in giudizio non comporta di per sé alcuna variazione delle regole del processo comune. L’unica variazione di rilievo rispetto alle regole ordinarie attiene all’Avvocatura di Stato:
- la difesa dell’amministrazione spetta all’Avvocatura di Stato, che rappresenta ed assiste l’amministrazione in forza della legge, senza la necessità di uno specifico mandato;
- la competenza territoriale spetta al giudice del luogo nel quale ha sede l’Avvocatura di Stato (foro erariale);
- nelle cause promosse contro amministrazioni statali, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati all’amministrazione statale competente, nella persona del rispettivo Ministro, presso l’ufficio dell’Avvocatura di Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.