Il contenzioso elettorale preso in considerazione nel codice concerne lo svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni amministrative (comunali e provinciali), per le elezioni regionali e per le elezioni dei componenti italiani del Parlamento europeo (art. 126). Il codice ha delineato due ordini diversi di contenzioso elettorale di competenza del giudice amministrativo. In entrambi i casi, comunque, questo esercita i poteri previsti per la giurisdizione di merito, potendo quindi adottare atti in sostituzione di quelli dell’amministrazione dichiarati illegittimi:
- il contenzioso relativo al procedimento preparatorio per le elezioni (art. 129): mentre in precedenza il contenzioso elettorale era ammesso solo nei confronti dell’atto di proclamazione degli eletti, recentemente la giurisprudenza ha mutato orientamento, dal momento che tale soluzione pregiudicava pesantemente le aspettative delle liste escluse. Sulla scorta della sent. n. 236 del 2010 della Corte costituzionale, quindi, il codice del processo amministrativo ha introdotto un procedimento speciale contro gli atti di esclusione di liste o conditati dalle elezioni.
Il ricorso è proposto dai delegati di lista o dai gruppi di candidati esclusi davanti al Tar competente entro il termine breve di tre giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione dell’atto impugnato. Tale ricorso è ammesso soltanto nei confronti dell’atto di esclusione della lista o dei canditati. Contro gli atti di ammissione o contro qualsiasi altro atto preparatorio, al contrario, il ricorso può essere proposto solo dopo la conclusione del procedimento. Il ricorso, una volta depositato, viene discusso in pubblica udienza, dove il collegio decide con sentenza in forma semplificata. L’appello è soggetto ad un rito analogo a quello di primo grado, con termini molto stretti di proposizione;
- il contenzioso relativo alle operazioni elettorali (art. 130): questo contenzioso, concernente qualsiasi altro atto del procedimento, può essere promosso solo dopo la conclusione del procedimento elettorale ed oggetto di impugnazione deve essere anche l’atto di proclamazione degli eletti. Legittimato a ricorrere, oltre che il candidato interessato, è qualsiasi elettore dell’ente interessato dalle elezioni (azione popolare).
Il ricorso deve essere depositato al Tar competente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Avvenuto il deposito, il Presidente del Tar fissa di ufficio l’udienza di discussione. Solo a questo punto il ricorso deve essere notificato all’ente della cui elezione si discute e ad almeno uno dei controinteressati. Il Tar, se accoglie il ricorso, può disporre la rettifica dei risultati elettorali, anche con la sostituzione degli eletti. L’appello al Consiglio di Stato va proposto entro venti giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza e per i terzi dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente interessata.