Nel processo amministrativo valgono i principi del processo civile con riferimento alla capacità processuale (art. 75 c.p.c.). Le persone giuridiche, in particolare, stanno in giudizio a mezzo dei loro legali rappresentanti, i quali possono stare in giudizio solo se autorizzati da un altro organo dell’ente, cui spetta di decidere se l’ente debba agire o resistere in giudizio (es. Sindaco autorizzato dalla Giunta comunale). Nel processo amministrativo, peraltro, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato (art. 22 co. 1), ad eccezione dei giudizi di primo grado in materia elettorale, nel giudizio in materia di accesso a documenti amministrativi e in altre ipotesi minori (art. 23). Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato la parte non può mai stare in giudizio personalmente e deve essere assistita da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 22 co. 2). L’amministrazione statale è rappresentata ed assistita dall’Avvocatura dello Stato.