Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario
I ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento sono di tre specie:
a)     ricorso in opposizione: è un ricorso proponibile, nei casi espressamente previsti dalla legge, alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato;
b)     ricorso gerarchico: è un ricorso di carattere generale (quindi ammesso anche quando la legge non lo prevede espressamente), rivolto all’autorità immediatamente superiore a quella che ha emanato l’atto impugnato. In casi eccezionali espressamente previsti dalla legge è ammesso il ricorso gerarchico improprio, rivolto ad una autorità che, pur non disponendo del potere di supremazia gerarchica, è investita di un potere di generica vigilanza;
c)     ricorso straordinario: è un ricorso di carattere generale diretto al Presidente della Repubblica, il quale lo decide su parere del Consiglio di Stato. A differenza di quello gerarchico, è consentito solo contro i provvedimenti definitivi e cioè contro quei provvedimenti contro i quali non può esperirsi il ricorso gerarchico.
Regime dei ricorsi amministrativi
Trovano applicazione per i ricorsi amministrativi molti dei principi valevoli per i ricorsi giurisdizionali, ma vi sono alcune differenze, fra le quali si segnalano le seguenti:
a)     assistenza legale: per i ricorsi amministrativi, a differenza di quanto previsto per i ricorsi giurisdizionali, non si richiede il patrocinio di un avvocato, potendo essere il ricorso redatto dall’interessato e presentato senza l’assistenza di un legale;
b)     contraddittorio: per il ricorso giurisdizionale la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati comporta l’inammissibilità del gravame; invece per il ricorso in opposizione e per quello gerarchico (non però per quello straordinario), nel caso di mancata notifica ai controinteressati, l’amministrazione, avendo rilevato il difetto di contraddittorio, invita il ricorrente a notificare il ricorso alle controparti;
c)     posizioni giuridiche: mentre il ricorso giurisdizionale è consentito solo per la tutela degli interessi legittimi ad eccezione delle materie di competenza esclusiva, i ricorsi amministrativi possono proporsi a tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.
d)     Termine: mentre per il ricorso giurisdizionale esiste un termine generale (60 giorni), per il ricorso gerarchico è stabilito un termine di 30 giorni e per il ricorso straordinario un termine di 120 giorni;
e)      Decisione: la decisione sui ricorsi giurisdizionali ha natura di sentenza suscettibile di passare in autorità di cosa giudicata, la decisione sui ricorsi amministrativi ha natura di vero e proprio provvedimento amministrativo e come tale è impugnabile innanzi alla giurisdizione amministrativa (ma con alcune limitazioni per quanto riguarda il ricorso straordinario, a causa della sua alternatività con quello giurisdizionale).