1) Giudizio di cognizione: volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dall’attore per determinare la volontà dell’ordinamento circa l’attività dell’amministrazione.
2) Giudizio cautelare: ha funzione accessoria e strumentale a quello di cognizione, teso all’adozione di misure preventive volte a preservare le utilità fornite dall’eventuale sentenza favorevole di cognizione.
3) Giudizio di esecuzione: ha la funzione di assicurare anche coattivamente l’attuazione concreta della pronuncia di cognizione.
Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo
Le azioni esperibili davanti al giudice amministrativo hanno luogo mediante proposizione del ricorso e possono essere:
a) azione costitutiva, con cui si chiede l’annullamento con effetto ex tunc, dell’atto illegittimo in toto od in parte, ma perfettamente efficace che può essere rimosso solo con la sentenza del giudice, mentre nelle more del processo continua a produrre i suoi effetti. L’azione, proposta normalmente a tutela di interessi legittimi, eccezionalmente in tema di giurisdizione esclusiva è proposta a tutela di diritti soggettivi. Nelle controversie insorte nelle materie della giurisdizione estesa al merito, può essere chiesta anche la riforma dell’atto impugnato, cioè la parziale modifica del contenuto dell’atto, laddove esso risulta inopportuno dal punto di vista degli interessi del ricorrente, a loro volta conformi nella valutazione del giudice, all’interesse pubblico. In questi casi infatti il giudice amministrativo è anche giudice di merito, cioè in grado di ripercorrere l’intero itinerario valutativo degli interessi già svolto dall’amministrazione, correggendo anche le scelte di merito. Si tratta di ipotesi, queste ultime, assai rare e di scarso rilievo pratico;
b) azione di accertamento, con cui si accerta un rapporto giuridico tra interessato – e P.A.,-soprattutto, in sede di giurisdizione esclusiva. Normalmente, l’azione di nullità si ascrive a quella di accertamento, che si distingue da quella di annullamento; perché si chiede al giudice che dell’atto venga dichiarata, appunto, -la nullità, in quanto affetto da vizi della massima gravità, previsti dalla nonna. All’esercizio di questa azione si applica la disciplina generale del codice civile.
Il suo esercizio non è sottoposto ad alcun termine di decadenza o di prescrizione, essa può essere sollevata da chiunque ne abbia interesse e nel corso del giudizio la questione di nullità di atti amministrativi all’esame del giudice può essere sollevata anche di ufficio.
L’atto nullo non è produttivo di effetti, ma può accadere che se ne dia esecuzione e perciò può nascere l’esigenza di ottenere misure cautelari. È anche ascrivibile alle azioni di mero accertamento quella che si esercita avverso il silenzio. Infatti, questo tipo di giudizio non ha ad oggetto la rimozione di un atto che non esiste, ma l’accertamento di un obbligo dell’amministrazione di provvedere alla domanda del soggetto istante, a prescindere dalla fondatezza della medesima. Detta azione presenta altresì un contenuto ordinatorio, in quanto si chiede al giudice l’ordine rivolto all’amministrazione inadempiente di adottare l’atto dovuto, eventualmente nominando un commissario ad acta. In quanto non impugnatoria, questa azione non sarebbe soggetta a termine, ma la recente riforma ha stabilito il termine di un anno dal momento in cui si concretizza la situazione di inadempienza;
c) azione di condanna. La legge 205/2000 attribuisce al G.A., in sede di legittimità e di giurisdizione esclusiva, il potere di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno. Questa azione ha contenuto generale secondo lo schema dell’art. 2043 ce. Per ogni danno che sia dimostrato essere stato prodotto dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, può essere chiesto il risarcimento al giudice amministrativo, per lesione dei diritti soggettivi come di interessi legittimi”.
La giurisprudenza è orientata nel senso che l’azione non può essere proposta se non preceduta dal ricorso avverso l’atto lesivo, il quale deve essere presentato nei termini e con le modalità previste. Ciò costituisce una forte limitazione all’ esercizio dell’azione risarcitoria che diventa una sorta di appendice dell’azione di annullamento.
Tuttavia, conserva piena autonomia, nei casi in cui la fattispecie dannosa deriva dal mancato esercizio del potere nei termini prescritti, o comunque in tempo ragionevole. Dove invece si tratta di danni prodotti nell’ambito di diritti soggettivi, da comportamenti della pubblica amministrazione o per effetto di atti nulli, la competenza resta del giudice ordinario.