Sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione
Fino al 1999 la giurisprudenza ha costantemente negato che potesse essere risarcita una gran parte dei danni derivanti da esercizio illegittimo dei poteri (discrezionali o vincolati) delle pubbliche amministrazioni, e questo in forza del principio della non risarcibilità degli interessi legittimi: l’art. 2043 c.c., infatti, laddove prevede la risarcibilità di un danno ingiusto , veniva interpretato come riferentesi alla norma che tutela un diritto soggettivo (illecito tipico), così da non potersi considerare risarcibili i danni conseguenti alla lesione di un interesse legittimo.
Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato rovesciato alla fine del secolo scorso con la sent. n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione, la quale, aderendo alla concezione dell’atipicità dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c., ha affermato che per configurare la responsabilità aquiliana è sufficiente la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, senza che abbia rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto.
 Nuove disposizioni legislative
La risarcibilità dei danni derivanti da esercizio illegittimo di poteri amministrativi, peraltro, è oramai riconosciuta anche dal legislatore. In particolare, la l. n. 205 del 2000 (art. 7), modificando la legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, ha stabilito che i TAR nell’ambito della loro giurisdizione conoscono anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno . Dal momento che i TAR hanno giurisdizione sulle controversie in materia di interessi legittimi, non si può quindi dubitare che essa implichi un principio di risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione degli interessi legittimi