Relativamente ai servizi sociali di interessi generale (SSIG), il rilievo della disciplina comunitaria per il momento è limitato, salvo per quelle attività che, pur essendo funzionali alla prestazione di un servizio sociale, hanno tuttavia le caratteristiche di un’attività economica.
Sebbene i servizi in questione non vengono equiparati ai “servizi economici di interesse generale”, questo non esclude che debba considerarsi attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato da parte di un’imprese, quale che sia il suo status giuridico e le sue modalità di finanziamento. Se un ente pubblico decide di affidare una missione sociale ad un partner esterno o di cooperare con il settore privato, quindi, deve essere comunque applicata la normativa comunitaria in tema di contratti.