I ricorsi amministrativi sono una forma di tutela ormai desueta, distinta da quella giurisdizionale, rivolta ad una autorità amministrativa per ottenere l’annullamento, la riforma o la revoca di un provvedimento amministrativo. Possono essere di due tipi: ricorsi gerarchici e ricorsi in opposizione.

a) Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo di carattere ordinario e generale, ammesso contro atti amministrativi non definitivi, cioè adottati da organi in posizione gerarchicamente sotto ordinati, proposto dal soggetto interessato per la tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, all’autorità competente nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato ed è presentato all’organo gerarchicamente superiore indicato nella comunicazione del provvedimento. Una caratteristiche del ricorso gerarchico è la alternatività, in quanto la proposizione di un ricorso giurisdizionale esclude la proponibilità di un ricorso gerarchico dello stesso atto. La decisione sul ricorso gerarchico deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. L’accoglimento può riguardare sia motivi di legittimità che motivi di merito e può dar luogo alla riforma dell’atto impugnato. Ove la decisione non pervenga entro il termine di 90 giorni, il provvedimento si intende respinto (silenzio rigetto) ed il ricorrente può rivolgersi contro il provvedimento impugnato all’autorità giurisdizionale, censurando sempre gli stessi motivi. Inoltre, la proposizione del ricorso gerarchico sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

b) Il ricorso in opposizione, atipico ed eccezionale, è sottoposto alla medesima disciplina del ricorso gerarchico, tranne che per l’organo competente, in quanto quest’ultimo deve essere lo stesso che ha emanato l’atto. È proponibile sia per motivi di legittimità che di merito a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

Tra i ricorsi amministrativi viene tradizionalmente compreso anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che può essere proposto solo per motivi di legittimità, a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, per annullamento di atti definitivi, e cioè adottati da un organo di vertice dell’amministrazione ovvero qualificati come tali dalla legge.

Nel termine di 20 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessalo ne abbia avuto piena conoscenza, il ricorso straordinario deve essere notificato ad almeno uno dei controintoressati e presentalo all’Amministrazione che ha emanato l’ atto o al Ministero competente per materia. La decisione sul ricorso straordinario è adottata con decreto de! Presidente della Repubblica, che può essere impugnato in sede giurisdizionale amministrativa solo per vizi dì forma o di procedura, ma non per motivi attinenti al merito della decisione. Ciò in quanto ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale sono alternativi.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: art 22 e seg. (così come integralo dal regolamento in materia di accesso, emanato con D.P.R. 184/06, in ottemperanza a quanto disposto della legge n. 15 /05).

Il diritto di accesso si può esercitare in modo formale ed informale. In entrambi i casi la richiesta deve, essere rivolta all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente, come ad esempi gli archivi. Tuttavia, nei casi di esercizio del potere di accesso infraprocedimentale, la richiesta deve essere fatta al responsabile del procedimento o in alternativa all’ufficio competente.

In caso di presentazione della richiesta ad un organo diverso da quello competente, ma della stessa amministrazione, ciò non produce alcuna conseguenza, in quanto sarà l’amministrazione stessa a trasmettere la richiesta all’organo competente.

In caso di accesso informale l’interessato fa richiesta formale, anche verbale, all’ufficio indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta e comunque gli elementi che ne consentono l’individuazione Questa, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, mediante esibizione del documento, estrazione delle copie o altra modalità idonea.

L’ accesso formale è invece un vero e proprio procedimento amministrativo per quanto riguarda i termini ed il responsabile del procedimento. Anche in questo caso la richiesta presentata ad amministrazione diversa da quella competente viene trasmessa immediatamente a quest’ultima.

L’accesso formale viene imposto all’amministrazione ove non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, su i suoi poteri rappresentativi ecc.

L’accoglimento della richiesta  formale avviene mediante un  atto  dell’amministrazione  che  deve contenere l’indicazione dell’ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. In caso di risposta negativa, l’amministrazione deve indicare i motivi ostativi, indicando le circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accettata. L’amministrazione, oltre che con il rifiuto, per esigenze di riservatezza o per salvaguardare determinati interessi, può anche disporre il differimento o la limitazione del diritto di accesso.