La P.A. è un soggetto di diritto dotato di personalità giuridica e, come tale, risponde dei danni provocati ai terzi sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, secondo la disciplina del codice civile (art. 1218 ce; art. 2049 ce). Inoltre, è la stessa Costituzione a prevedere la responsabilità degli enti pubblici e, infatti, dall’articolo 28, si evince che il cittadino che abbia subito un danno può richiedere il risarcimento dello stesso sia all’amministrazione pubblica, sia all’impiegalo che ha agito per essa nell’ambito di un rapporto di servizio. Tuttavia, la disciplina sul pubblico impiego prevede che l’agente risponde solo ed elusivamente nei casi di dolo o colpa grave, per cui l’Amministrazione ne risponderà in tutte le altre ipotesi di colpa lieve o lievissima.
Un discorso a parte merita, poi, la responsabilità della P.A. per danni prodotti da atti amministrativi o da fatti (silenzio inadempimento, ritardo nell’adozione dovuta di atti) compiuti nell’esercizio di poteri amministrativi, lesivi di situazioni di interesse legittimo (o di diritto soggettivo se si tratta di provvedimenti di tipo ablatorio). Tali danni, che la giurisprudenza anteriore riteneva non risarcibili) rientrano ora nell’alveo della responsabilità civile della P.A., la cui tutela è affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo (1. 205/00).
Alla giurisdizione della Corte dei Conti è invece affidata la responsabilità dei pubblici funzionari per i danni da questi arrecati, con la loro azione od omissione dolosa, nei confronti degli enti di appartenenza (o più in genere nei confronti dell’erario; cd. danno erariale).