Alle autorizzazioni vengono tradizionalmente contrapposte le concessioni, considerate come provvedimenti mediante i quali l’amministrazione fanno acquistare al concessionario un diritto. In alcuni casi, tuttavia, appare piuttosto difficile distinguere tra questi due provvedimenti.

 Nella categoria delle concessioni viene fatto rientrare un numero molto ampio di fattispecie, delle quali non è sempre facile individuare il carattere comune. Tali concessioni, comunque, vengono normalmente distinte in:

  • traslative, con le quali l’amministrazione attribuisce al concessionario qualcosa che preesisteva nella propria sfera giuridica (es. concessioni di uso di beni pubblici);
  • costitutive, con le quali l’amministrazione attribuisce al concessionario un diritto che non preesisteva nella sfera giuridica dell’amministrazione, ma che essa ha comunque il potere di costituire (es. attribuzione della cittadinanza).

L’estrema varietà dei provvedimenti che vengono ricondotti alla categoria delle concessioni ha finito per rendere molto incerti i confini di quest’ultima. Per molte delle fattispecie che vi sono tradizionalmente ricondotte, comunque, risulta difficile comprendere come possano essere considerate provvedimenti autoritativi: per esse, infatti, non si può prescindere dal consenso, dal momento che non possono essere attribuite senza la richiesta o almeno l’assenso dell’interessato (consessioni-contratto).

 Sovvenzioni economiche

Tra gli atti classificati come concessioni traslative, occorre sottolineare le c.d. sovvenzioni (con finalità) economiche (“provvidenze”), che in linea di massima consistono in erogazioni di denaro pubblico a favore di imprese. Con tali sovvenzioni, i poteri pubblici si ineriscono nell’economia con l’intento di correggere gli esiti delle vicende del mercato, indirizzando le attività economiche verso gli obiettivi di interesse pubblico stabiliti dagli apparati politici.

Gli atti che decidono le erogazioni in questione, quindi, hanno necessariamente un carattere autoritativo, sebbene indiretto: esse, infatti, non hanno effetti imperativi nei confronti di coloro che le ricevono, ma li hanno, appunto indirettamente, nei confronti dei soggetti appartenenti alla stessa categoria economica. Se un’amministrazione attribuisce delle sovvenzioni agli imprenditori di un settore, infatti, viene ad alterare le situazioni di mercato di quello o di altri settori economici, falsando la concorrenza.

 Le sovvenzioni economiche, agli effetti del diritto comunitario, devono essere considerare aiuti di Stato, motivo per cui ad esse, qualora abbiano rilievo nel quadro degli scambi tra gli Stati, si applicano le disposizioni degli artt. 87, 88 e 89 del Trattato CE.

La LPA (art. 12), comunque, detta una disposizione diretta a prevedere una modalità specifica di applicazione del principio di imparzialità, proprio con riferimento a questa tipologia di atti. Essa, in particolare, stabilisce che la concessione di sovvenzioni (ecc.) e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi

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