Progetto di contratto (deliberazione a contrarre) e capitolati

Come anticipato nel cap.10.1 la deliberazione a contrarre, oltre a manifestare la volontĂ  dell’ente di contrattare, predetermina il contenuto del contratto, in altre parole contiene il cosiddetto progetto di contratto contenente la spesa prevista, nonchĂ© il metodo di seguire per la scelta del terzo contraente come stabilito dall’art.11 Cod. appalti. La deliberazione di contrattare, data la sua natura di atto programmatico, è considerato atto di natura interna, revocabile ad nutum secondo la giurisprudenza e non deve essere necessariamente e previamente esternata in un determinato atto formale.

Il codice appalti stabilisce l’obbligatorietĂ  per opere di lavori i cui importi superano le soglie della direttiva d’informazione e di trasparenza nel corso della procedura. Quest’obbligo si traduce in particolare nella pubblicazione di avvisi d’informazione redatti secondo i modelli predisposti dalla Commissione, nonchè forme di pubblicitĂ  per i documenti di programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali.

I contratti pubblici sono per regola stipulati secondo condizioni generali di contratto(art.l341 ce.) predisposte dalle Amministrazioni denominate capitolati d’oneri che si distinguono in generali e speciali.

Anche i capitolati speciali non hanno carattere normativo; essi riguardano le “condizioni che si riferiscono piĂą particolarmente all’oggetto proprio del contratto” e, quindi, pongono parte della regolamentazione contrattuale, Una funzione consultiva alla stesura dei capitolati e delle questioni relative alla progettazione e all’esecuzione delle opere pubbliche è svolta dall’avvocatura dello Stato e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (non è piĂą richiesto il controllo sul progetto del contratto da parte della Corte dei Conti)

 

La gara

La scelta del contraente avviene per regola mediante procedimento di gara quali: l’asta pubblica, la licitazione privata, la trattativa privata(vedi successivo cap.10.5) e l’appalto concorso. L’asta è obbligatoria per i contratti dai quali derivino delle entrate per lo Stato (contratti attivi), salvo che per circostanze particolari non sia opportuno far ricorso alla citazione; i contratti passivi (attraverso i quali l’amministrazione si procura delle spese) sono preceduti da gara mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell’amministrazione. La trattativa privata è utilizzabile solo in casi eccezionali. Restano fuori dalla regola della gara i contratti di piccolo importo che possono essere conclusi in economia da un funzionario all’uopo delegato che ha la disponibilitĂ  di un fondo sulla base di regolamenti interni delle singole Amministrazioni.

L’asta pubblica è il pubblico incanto aperto a tutti gli interessati che posseggono i requisiti fissati nel bando, mentre la licitazione privata è la gara caratterizzata dal fatto che ad essa sono invitate a partecipare soltanto le ditte che, in base ad una valutazione preliminare, sono ritenute idonee a concludere il contratto.

II procedimento di gara si articola nelle fasi della pubblicazione del bando di gara e della presentazione delle offerte (cui segue la valutazione delle offerte, la scelta della migliore e l’aggiudicazione) ove si tratti di asta, mentre la citazione si svolge di norma con le seguenti scansioni: avviso o bando (ivi vengono indicati i requisiti di qualificazione), richiesta di invito da parte degli interessati, invito a partecipare rivolto dalla stazione appaltante agli interessati, valutazione delle offerte, scelta della migliore, aggiudicazione (atto amministrativo con cui viene accertato e proclamato il vincitore da parte del soggetto che presiede l’asta o la licitazione). I processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono, per ogni legale effetto, al contratto.