Il processo amministrativo è retto dai principi processuali comuni della tutela giurisdizionale, che trovano espressa formulazione in sede costituzionale, come principi del giusto processo (art. 111 Cost.).

Tali principi sono:

a) principio di contraddittorio tra le parti; è sancito dall’articolo 101 del cod. proc. civ. ed è valido in tutti i processi. Implica che tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel rapporto processuale in condizione di parità. Il giudice non può pronunziare alcun provvedimento in assenza delle parli nei cui confronti quel provvedimento può avere effetti. La Corte Cosi,, con seni. n. 189/1983, ha affermato che il principio del contraddittorio va inteso come espressione del generale principio di uguaglianza. Solo in casi eccezionali il principio del contraddittorio può essere derogato: trattasi di procedimenti inaudita altera parie, che nel processo amministrativo corrispondono alla fase cautelare.

Collegato al principio del contraddittorio è il principio di pubblicità che comporta- sia l’accesso di tutte le parti coinvolte al materiale processuale, sia la pubblicità delle udienze. Queste, anche in camera di consiglio, consentono l’accesso alle parti in condizione di parità;

b) principio di terzietà ed imparzialità del giudice; principio capace di assicurare la parità tra le parti nei confronti dell’autorità chiamata a decidere la controversia. Il problema della terzietà ed imparzialità del giudice si è posto nell’ambito del Consiglio di Stato, per la coesistenza di funzioni giurisdizionali e di funzioni consultive, coesistenza sancita dalla stessa costituzione e quindi non contestabile. Emerge quindi l’esigenza di assicurare la separazione tra le due funzioni in -modo evidente e riconoscibile dall’esterno al fine di assicurare l’imparzialità oggettiva del giudice, evitando così che nella composizione di collegi giudicanti possa ammettersi la presenza di membri che abbiano svolto funzioni consultive sugli stessi affari;

c) principio della ragionevole durata del processo; spesso violato nella pratica, trova riscontro anche in pronunce della Corte Cosi, che, al riguardo, ha affermalo che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sanciti dall’art. 24 della Cost., include il diritto ad una ragionevole durata del processo affinché la decisione giurisdizionale, perseguita tramite l’azione, assicuri l’efficace protezione della situazione tutelata ed in definitiva la realizzazione della giustizia;

d) principio dell’obbligo di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale; la Corte cost., con sentenza n. 119/1957 ha affermalo, già allora, che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.