Un altro problema posto in essere dalla tutela riconosciuta agli interessi legittimi è quello della colpa, un altro elemento costitutivo della fattispecie dell’art. 2043. Nella sent. n. 500 del 1999, la Corte di cassazione ha affermato che la responsabilità risarcitoria per danni da lesione di interessi legittimi di un’amministrazione pubblica richiede che quest’ultima (come apparato) sia in colpa.

 Tale colpa, tuttavia, non può consistere nella negligenza o imperizia del funzionario agente, essendo necessario che si sia proceduto all’adozione e all’esecuzione dell’atto illegittimo in violazione delle regole cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativi, ossia imparzialità, correttezza e buona andamento.

 Per un certo periodo si è sostenuto che la responsabilità in questione dovesse considerarsi non di natura extracontrattuale quanto piuttosto contrattuale, sostenendosi che il contratto tra cittadino e amministrazione risultante dalle norme del procedimento potesse essere equiparato a quello delle parti di un contratto. Tale tesi era sostenuta anche per escludere che l’onere della prova della colpa dell’amministrazione gravasse sul danneggiato.

Attualmente, tuttavia, sembra prevalere l’orientamento a non allontanarsi dalla tesi tradizionale, ritenendo piuttosto, quanto alla prova della colpa, che sia sufficiente che il danneggiato fornisca elementi indizianti che possono costituire presunzioni semplici

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