Abbiamo due forme: la “sussidiarietà orizzontale” (per cui l’ente territoriale non deve assumere compiti che devono esser esercitati dalle formazioni sociali o dagli individui) e la “sussidiarietà verticale” (per cui fra gli enti territoriali la competenza va attribuita al livello più basso che sia in grado di esercitarla). Il principio in generale è stato recepito dapprima nell’ord tedesco e anche nel TUE al 5 2°. In ambo i casi il principio assume una direzione “ascendente”, cioè che in condizioni di normalità, la competenza legislativa sia esercitata dagli stati membri o dai Landers, esprimendo però un favor per il livello territoriale superiore quando sia maggiormente idoneo a realizzare gli obiettivi dell’azione prevista dalla norma.
In Italia. E’ stato introdotto da l. 59/1997 e poi dalla riforma cos. ex l. 3/2001. Il nuovo 118 cos dice che “le funzioni amministrative. sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza”. Ex 120 cos i 3 principi devono informare le procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi del Gov nei confronti degli enti territoriali “minori”. Ex 118 4° cos Comuni, Provincie; Città metropolitane, Regioni e Stato favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, ex principio di sussidiarietà. L’art 7 1° l. 131/2003 ha dato attuazione al nuovo 118 cos prevedendo che le funzioni amministrative sono conferite da Stato e regioni (nelle loro rispettive competenze) sulla base dei 3 principi, mentre sono attribuite a Provincie, Città Metr. , Regioni e Stato le funzioni amministrative di cui occarra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza, efficacia dell’attività amministrativa. ovvero per motivi funzionali/economici, rispettando sempre i limiti delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale. Quindi questo principio è un principio procedurale di allocazione delle funzioni amministrative. Essenzialmente implica che esistano due tipi di organizzazioni o soggettività e che l’attribuzione o il concreto esercizio di certe funzioni amministrative possa in astratto eser conferito all’uno o all’altro: stando ciò ex principio il conferimento deve esser effettuato: a) nei confronti dell’individuo o della formazione sociale piuttosto che a uno degli enti territoriali (Sussidiarietà orizzontale), b) fra gli enti territoriali, a quello di livello inferiore più vicino al cittadino (Sussidiarietà verticale). Tutto ciò sempre che individuo e enti territoriali siano in grado di svolgere adeguatamente la funzione: altrimenti, la funzione andrà attribuita all’ente “superiore” (principio double face: da una parte democratico, dall’altro prevede poteri sostitutivi che può attuare il superiore). Hanno differenti ambiti la sussidiarietà verticale (si applica alle funzioni che richiedono l’esercizio di poteri autoritativi e anche alle funzioni proprie di quella orizzontale) e quella orizzontale (quest’ultima si applica solo alle attività di prestazione=servizi sociali ed economici). Se invece fossero connesse, saremmo davanti a un’idea statalista lontana da quella accolta da Cos. : questo criterio registrerebbe progressivamente le ragioni dell’interesse “generale” rispetto a quelle dei singoli e dei gruppi, con un rapporto che è di inferiore-superiore. Mediante questo principio, il legislatore (statale o regionale) dovrà effettuare una valutazione per arrivare a render preferibile un livello territoriale piuttosto che un altro, ovvero i soggetti pubblici piuttosto che i privati. La natura ambivalente del principio ha trovato conferma in Cor. Cos s. n. 303/2003 dove si è stabilito che in presenza della comprovata necessità di esercizio unitario (ultraregionale) di una funzione amministrativa, viene attratta a livello statale anche la corrispondente funzione legislativa: lo Stato diviene così titolare di competenze legislative che la Cos. non gli assegna. Ciò trova spiegazione nell’attitudine “ascensionale” della sussidiarietà (se è inadeguato il “livello inferiore”) ed è assoggettata ad una serie di garanzie procedurali a tutela delle regioni.