Anche nell’ambito dei contratti pubblici operano i principi civilistici dell’art. 1337 C.C.(principio della buona fede) secondo cui “le partì nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi seconda buona fede” ed in caso di violazione del suddetta principio consegue l’obbligo di risarcire il danno che l’altra parte può aver risentito per la mancata conclusione dei contratto o in caso contrario per la sussistenza di una causa d’invalidità non comunicata alia parte stessa …art. 1338 C.C. L’articolo 1175 ce. stabilisce che il debitore e il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza.

La disposizione esprime il generale principio di buona fede in senso oggettivo, ribadito nel codice civile da una serie di norme ( artt.1337, 1358, 1366, 1375 ce. ) che integrano il precetto di condotta imposto ai soggetti del rapporto obbligatorio ( prima ancora che contrattuale). Si tratta, per la dottrina autorevole , di un principio di solidarietà che si sostanzia nell’obbligo dei soggetti del rapporto obbligatorio di salvaguardare l’utilità dell’altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, e che opera diversamente a seconda che riguardi la posizione del debitore o quella del creditore.

Altro criterio civilistico essenziale, che influisce sul piano della determinazione della prestazione e della responsabilità del debitore, è quello della diligenza del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 ce In primo luogo, la diligenza consiste nell’impiego da parte del debitore delle energie e dei mezzi normalmente utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore da valutarsi nell’adempimento delle obbligazioni professionali, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata; per questo aspetto, essa va tenuta distinta dalla correttezza.

Nel secondo significato, la diligenza si concretizza nello sforzo cui il debitore è tenuto per evitare l’inadempimento. E’ opportuno al riguardo rilevare che l’art. 1176 ce deve essere allora coordinato con il successivo art. 1218 ce che contiene una esplicita pretesa secondo cui la liberazione del debitore da responsabilità deve risultare dipendente da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L’amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni a seguito di comportamenti sleali e scorretti dei funzionari e dipendenti nella fase delle trattative e nella formazione del contratto a titolo di responsabilità precontrattuale cioè connessa al comportamento tenuto dalle parti nella fase delle trattative. In via generale la responsabilità precontrattuale è prevista dagli artt. 1337 e 1338 ce. L’art. 1337 ce prescrive il comportamento di buona fede durante il corso delle trattative mentre l’art. 1338 ce individua, invece, una specifica ipotesi di responsabilità precontrattuale in capo alla parte che abbia taciuto una causa di invalidità del contratto (che abbia conosciuto o che avrebbe dovuto conoscere) nei confronti dell’altra parte che abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

I danni risarcibili possono essere costituiti dal danno emergente (nozione che ricomprende le spese ed i maggior costi sostenuti in funzione dell’esecuzione dell’accordo, più complessa l’individuazione del mancato guadagno ed in particolare dell’utile che il privato avrebbe conseguito in caso di integrale esecuzione) e dal lucro cessante (nozione che identifica la perdita,se provata, di occasioni favorevoli di stipula con altri di un contratto altrettanto vantaggioso e le diminuzioni patrimoniali patite dal privati per dipendenza causale dal recesso).

Prima dell’emanazione della sentenza Cass.n.500/1999 la responsabilità precontrattuale operava solo nelle ipotesi di contratti conclusi a trattativa privata,successivamente,con l’individuazione dell’interesse legittimo quale situazione giuridica risarcibile, tale responsabilità precontrattuale della P.A. viene ammessa nell’ambito dei procedimenti di gara diversi dalla trattativa privata laddove vi sia superficialità della stazione appaltante e la gara sia bandita in carenza di fondi ovvero laddove, successivamente all’aggiudicazione provvisoria o definitiva, vi siano ingiustificati ritardi nella stipulazione del contratto.