Come si è già rilevato, la Costituzione sancisce il principio dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province e dei comuni. Ciò significa che l’organizzazione amministrativa è rimessa alle scelte compiute, in regime di autonomia, da ciascun ente, per il mezzo dello statuto e del regolamento.

Innanzitutto, di norma, ogni assessore (regionale, provinciale o comunale) è posto a capo di un complesso di uffici, identificato in ragione della materia affidata alla propria competenza (urbanistica, commercio, agricoltura, ecc.), denominato assessorato.

Poi, nelle regioni è frequente il ricorso ad enti strumentali o aziende e a società per azioni a prevalente partecipazione regionale. I primi sono legati da un rapporto di ausiliarietà con la regione e sono soggetti, perciò, a poteri di indirizzo, controllo e nomina da parte della giunta e del consiglio.

Quanto alle specificità dell’organizzazione amministrativa di comuni e province, se ne possono indicare tre tipi, corrispondenti ad altrettanti gruppi di disposizioni di legge.

In primo luogo, è prevista la presenza (eventuale) di un direttore generale e quella (necessaria) del segretario comunale e provinciale.

Il direttore generale può essere nominato nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dal sindaco (o dal presidente della provincia), previa delibera della giunta. è scelto al di fuori della dotazione organica e ha un contratto a tempo determinato. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco (o dal presidente della provincia) e sovrintende alla gestione dell’ente.

Anche il segretario comunale e provinciale non è elettivo. E un impiegato di carriera, selezionato mediante pubblico concorso. Dopo essere stato per oltre settanta anni dipendente dello Stato, è ora dipendente di una apposita “agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali” e intrattiene un rapporto di tipo fiduciario con il sindaco o il presidente della provincia. Il segretario esercita funzioni di collaborazione e di consulenza amministrativa. Inoltre, quando il sindaco o il presidente della provincia non si avvalgano della facoltà di nominare il direttore generale, le funzioni dì questo sono esercitate dal segretario medesimo.

 

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