L’istruzione probatoria

L’istruzione probatoria è l’insieme delle attività processuali dirette alla conoscenza di fatti rilevanti per al decisione. Tali fatti possono essere:

a) principali, fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi delle prelese delle parti;

b) secondari, dalla cui conoscenza è possibile desumere la conoscenza del fatto principale ignoto. Non tutti i fatti hanno bisogno di prova; restano al di fuori dal thema probandum quelli non contestati.

Anche nel processo amministrativo opera, sia pure in certi limiti, il principio di cui all’art. 116 cod. proc. civ., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento elusivo o reticente delle parti nell’esibizione delle prove.

Nel processo amministrativo, l’ambito dei fatti oggetto dell’istruzione probatoria, nonché i mezzi di prova necessari alla conoscenza di questi fatti, risultano sia dall’apporto delle parti sia dall’apporto del giudice. Viceversa, nel processo civile, governato dal principio dispositivo, non è consentito.

È lo stesso giudice, in carenza dell’azione delle parti, ad individuare i  farti ed i  mezzi di prova oggetto dell’istruzione. La valutazione delle prove avviene da parte del giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c), salvo restando la possibilità di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti.

Le prove si distinguono in queste categorie:

a) le ispezioni: prove dirette mediante la quali oggetto della percezione è direttamente il fatto da provare;

b) i documenti, mezzi di prova indiretti;

c) le dichiarazioni di scienza, fatti rappresentativi reali di fatti da provare (prova indiretta);

d) verificazioni, le quali costituiscono una sorta di consulenza tecnica eseguita anziché da un consulente tecnico di fiducia del giudice, dalla stessa amministrazione attraverso suoi uffici competenti indicati dal giudice con l’assistenza delle parti;

e) consulenze tecniche, introdotte con la legge 205/2000 come mezzo probatorio che il giudice può utilizzare laddove l’istruttoria documentale non risulti completa.

 

Fase decisoria

Il processo amministrativo si chiude con la discussione del ricorso che avviene in pubblica udienza, fissata dal presidente su istanza di parte, con decreto, notificato a tutte le parti costituite. Prima dell’udienza, nei termini di legge, le parti possono presentare memorie e depositare documentazioni o anche costituirsi in giudizio, se non lo hanno fatto precedentemente. Nella pubblica udienza le parti espongono le proprie ragioni e danno i chiarimenti necessari. Successivamente, il collegio trattiene la causa per la decisione, che avviene in camera di consiglio. Può accadere che il ricorso può essere deciso nel merito unitamente alla decisione sulla domanda cautelare. Ciò è possibile ove il collegio ritenga, già in questa fase, il giudizio completo nell’istruttoria e nel contraddittorio, quindi maturo per la decisione.

Per determinate controversie la fase decisoria segue modalità particolari che riducono i termini, sia per l’esame dell’istanza cautelare che per la decisione nel merito, come ridotti sono i termini di deposito del dispositivo ed i termini per appellare.

Il processo amministrativo può concludersi anche mediante decreto a seguito del verificarsi di una delle cause di estinzione, che sono:

a) la rinuncia al ricorso;

b) la cessazione della materia del contendere;

c) la carenza di interessi a ricorrere.

Contro il decreto, in questi casi, è possibile fare opposizione clic, se accolta, COD la medesima ordinanza viene disposta la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.

Raramente, nei- casi previsti dalla legge, il processo può concludersi anche con ordinanza, dove per ordinanza si intende un atto monocratico o collegiale, privo di contenuto decisorio, a contenuto ordinatorio, impugnabile, revocabile e modificabile

Di solito il processo amministrativo si conclude con sentenza, atto collegiale, adottato previa pubblica udienza, a contenuto decisorio, impugnabile, che si compone di due parti che sono:

a) il dispositivo, nel quale viene espressa la decisione sui diversi punti della controversia;

b) la motivazione, nella quale sono esposte le ragioni che inducono il giudice alla decisione sui diversi punii della controversia. La motivazione è un obbligo costituzionale.

In alcuni casi la motivazione della sentenza può ridursi ad un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o di un precedente conforme.

La sentenza diventa efficace con la pubblicazione, che avviene mediante deposito nella segreteria del T.A.R. Essa viene comunicata all’amministrazione resistente a cura della segreteria stessa o dalie parti interessate. Una volta comunicata o notificata, la sentenza è esecutiva e l’amministrazione è tenuta ad eseguirla salvo che l’esecuzione non sia sospesa nell’ambito della fase cautelale del giudizio di appello.