L’esecuzione delle ordinanze cautelari
Se la PA non ottempera alle misure cautelari previste (o vi adempia solo parzialmente), l’interessato può, con istanza motivata e notificata, chiedere al TAR le disposizioni attuative. Il giudice quindi dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, con l’indicazione delle modalitĂ e la nomina (qualora occorra) del soggetto che vi deve provvedere.
E’ dunque utilizzabile lo schema delle misure coercitive tipiche del giudizio di ottemperanza, anche se modellate sul carattere proprio della tutela provvisoria.
La procedura è la stessa della proposizione della domanda cautelare (istanza congruamente motivata, notificata ai contraddittori necessari. Il contraddittorio poi può essere integrato anche verso i contraddittori in senso lato). Vi è l’obbligo di diffida: ma ciò allunga il procedimento, e contrasta con i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile!
Se l’ordinanza cautelare è accolta di fronte al Consiglio di Stato, la domanda di esecuzione può essere proposta anche a quest’ultimo.
L’esecuzione delle sentenze di primo grado
Nel 1971 fu stabilita l’esecutivitĂ delle sentenze di primo grado, ma non furono predisposti rimedi in caso di inadempienza.
Nel 2000 l’orientamento giurisprudenziale è stato accolto in una norma di diritto positivo, che attribuisce al TAR i poteri propri del giudice dell’ottemperanza al giudicato.
Oggetto della norma è l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato. Per sentenze non sospese si intendono:
- le sentenze non ancora appellate
- le sentenze appellate ma delle quali non è stata chiesta la sospensione al Consiglio di Stato le sentenze appellate ma la cui sospensione è stata negata dal Consiglio di Stato. Differenze con il giudizio di ottemperanza del giudicato:
- I presupposti:
L’interesse qui è precario, non stabile, perchĂ© la sentenza potrebbe essere riformata in secondo grado
- Non è necessaria la preventiva diffida