L’esecuzione dei mezzi di prova

Spetta al presidente del tribunale o al collegio disporre l’ammissione di mezzi di prova, stabilire termini e modi con cui debbono seguire le disposizioni del codice di procedura civile e tale previsione si applica ora anche alla consulenza tecnica d’ufficio perché, anche se non costituisce mezzo di prova in senso proprio, e comunque ora inserita nel T.U. sul Consiglio di Stato.

sono così applicabili gli artt. da 191 a 201 c.p.c. per quanto riguarda il consulente tecnico d’ufficio, e per quanto riguarda l’assunzione dei mezzi di prova consentiti nelle controversie in materia di giurisdizione esclusiva si richiamo alla disciplina contenuta nel regolamento di procedura tenendo conto della specificità del processo amministrativo.

 

Il ritiro dei documenti

non è permesso in pendenza di lite, ma sono una volta che il giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato. Se si va in appello, i documento sono trasmessi al giudice di II grado insieme al fascicolo d’ufficio. La segretaria del giudice d’appello, entro 30 giorni dalla data di iscrizione a ruolo della causa in appello, richiede la trasmissione dei documenti. Se in appello si richiedono provvedimenti urgenti, la parte può provocare un’ordinanza del Presidente del Collegio per la trasmissione dei documenti (se è necessaria la massima tempestività, come ad es. per le misure cautelari urgenti). Le parti possono inoltre chiedere che i documenti esibiti in originale possano essere sostituiti da copia conferme predisposta in segreteria.

 

L’istruzione probatoria nel giudizio di appello

nella legge Tar 1971 e disposizioni che disciplinano l’appello sono poche, e pongono molti problemi interpretativi soprattutto riguardo all’istruzione probatoria. Questa riconosce al giudice di appello gli stessi poteri di cognizione di decisione del giudice di primo grado, l’impugnazione dunque a effetto divulgativo e porta ad un riesame di tutta la controversia: le nuove prove sono consentite in appello a condizione che la loro ammissibilità o rilevanza non sia stata esclusa la sentenza impugnata.

Il presidente di sezione può disporre della rinnovazione totale o parziale di una prova e può mettere una prova nuova quando la stessa non sia stata esclusa dalla sentenza impugnata o quando accorda il motivo di censura proposto sul punto della decisione impugnata e aveva escluso dalle prova nel giudizio di primo grado. Il giudice d’appello può dunque assumere anche d’ufficio i mezzi istruttori, ma non è consentita una reformatio in peius delle sentenze impugnate, senza delle parti interessate con l’appello principali incidentali abbiano preso le relative iniziative.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una materia di giurisdizione esclusiva, si ritiene che ci si debba riferire al codice di procedura civile che ritiene inammissibili i nuovi mezzi di prova in appello, ad eccezione del giuramento decisorio, tra l’altro non ha messo nel nostro processo, salvo che il collegio non li ritenga necessari o che la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa di essa non imputabili. Si ritiene comunque sempre possibile alla produzione di nuovi documenti.

 

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