Prima che il nostro ordinamento si dotasse della Costituzione, la fonte del diritto e l’atto di indirizzo politico preminente era la legge (statale). Attualmente tale legge ha perso la sua preminenza, e questo per diversi motivi, primo tra tutti l’imposizione della potestà legislativa regionale, avutasi soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3 del 2001).
Indipendentemente da questo, dato che le leggi statali e regionali sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (oltre che della Costituzione), si potrebbe pensare che gli ambiti di espressione dell’indirizzo politico dei legislatori siano ormai fortemente limitati. In linea di massima, tuttavia, le norme costituzionali non sono formulate in modo tale da indicare obiettivi direttamente perseguibili dalle amministrazioni. La legge è quindi tenuta:
- a precisare gli obiettivi indicati in modo non abbastanza determinato;
- a scegliere tra diversi livelli di attuazione di obiettivi costituzionali stabiliti con sufficiente precisione;
- a decidere tra diverse alternative che non sono pregiudicate dalla Costituzione.
Gli indirizzi politici sub-costituzionali, quindi, anche se costituiscono un’attuazione dell’indirizzo politico costituzionale, non si risolvono in attività meramente esecutive, ma richiedono scelte (politiche) tra gli interessi attuali che si confrontano in concreto.
Le leggi, a loro volta, si trovano di fronte ad un’alternativa:
- fare scelte precise in relazione agli interessi, vincolando in modo praticamente completo le attività amministrative (attività vincolata);
- lasciare spazi più o meno ampi per scelte successive (attività discrezionale).
In questo secondo caso occorre distinguere tra due diverse ipotesi:
- la legge può attribuire la competenza ad ulteriori modifiche agli apparati politici di governo, i quali opereranno attraverso regolamenti (atti fonte), direttive o programmi (atti non fonte) (discrezionalità politico-amministrativa);
- la legge può indicare dei criteri tecnico-scientifici applicando i quali debbono essere prese le decisioni concrete. In tal caso, la competenza alle ulteriori scelte necessarie sembra coerentemente da attribuire ad apparati amministrativi qualificati (c.d. amministrazioni indipendenti) piuttosto che ad apparati politici (discrezionalità tecnica).