Il vizio dell’eccesso di potere trova origine nella giurisprudenza francese che aveva elaborato il concetto di sviamento di potere.

Il Conseil d’Etat nel XIX secolo aveva infatti annullato provvedimenti amministrativi che perseguivano un fine diverso da quello previsto dalle norme. Si pensi al caso del prefetto che ordina la chiusura di una fabbrica di fiammiferi, invocando i poteri di polizia a lui spettanti che gli consentirebbero di chiudere stabilimenti industriali insalubri, quando in realtà stava dando esecuzione ad istruzioni governative che tendevano ad istituire il monopolio pubblico della fabbricazione di fiammiferi: chiaro caso di sviamento di potere.

Lo sviamento di potere però si scontrava con lo sviluppo di un maggiore pluralismo che rendeva più ampio il novero degli interessi in gioco. Ad esempio una stessa amministrazione poteva ricevere in titolarità una serie di interessi pubblici, talvolta confliggenti, con la conseguenza che diveniva arduo individuare la deviazione dell’interesse.

 

Fu così che si svilupparono altre figure di eccesso di potere:

  • Sviamento di fatto. Relativo a casi in cui l’amministrazione fonda la propria decisione sulla premessa che sussista un fatto che in realtĂ  non esiste o presenta caratteristiche diverse
  • Motivazione insufficiente. Il giudice amministrativo ha iniziato col censurare per eccesso di potere provvedimenti con motivazione assente o quantitativamente insufficiente: ma in questo ultimo caso all’amministrazione bastava allora aggiungere un certo numero di parole per rendere valido il provvedimento. Successivamente il giudice ha esteso la verifica alla qualitĂ  della motivazione, considerando come sintomi di eccesso di potere anche le motivazioni illogiche o contraddittorie. Essendo l’obbligo di motivazione previsto dall’art.3 della legge 241, il difetto di motivazione rientra oggi piĂą nella violazione di legge. All’eccesso di potere si riconduce solamente la motivazione irragionevole, illogica o contradditoria.
  • Compiuta e sufficiente valutazione degli interessi in gioco. Oggi il giudice controlla anche che l’amministrazione abbia effettuato una valutazione compiuta e sufficiente degli interessi in gioco nell’istruttoria che precede l’adozione del provvedimento. In tale prospettiva, il difetto o l’insufficienza dell’istruttoria procedimentale è divenuta ipotesi sintomatica di eccesso di potere.
  • Irragionevolezza. Nel secondo Novecento il giudice amministrativo ha iniziato a censurare provvedimenti irragionevoli. La giurisprudenza ha chiarito che la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno intervengono altri principi generali dell’amministrazione: imparzialitĂ , uguaglianza, buon andamento. L’amministrazione deve rispettare una direttiva di razionalitĂ  operativa nel complessivo svolgersi dell’azione amministrativa al fine di evitare decisioni arbitrarie o irrazionali.
  • Difetto di proporzionalitĂ . Sempre nel secondo Novecento il giudice amministrativo ha iniziato ad annullare provvedimenti sproporzionati rispetto al fine perseguito. In particolare, il giudice valuta se il provvedimento sia indispensabile, se sia adeguato al fine che l’amministrazione intende perseguire, e se costituisca la misura meno restrittiva della sfera giuridica del destinatario; effettua infine un bilanciamento tra i benefici ottenuti per il pubblico interesse ed i sacrifici imposti agli interessi dei privati.

 

Dunque, per essere proporzionato, un provvedimento deve:

-essere indispensabile ed adeguato al fine perseguito

-costituire la misura meno restrittiva per il destinatario

-apportare maggiori benefici al pubblico interesse rispetto ai sacrifici imposti al privato

Si è discusso ampiamente in dottrina ed in giurisprudenza circa la natura del controllo sull’eccesso di potere. Alcuni hanno sostenuto che non si tratti di un controllo di legittimità, ma di un controllo di merito, dovendo il giudice giudicare sui fini di fatto perseguiti dall’amministrazione.

Ad ogni modo, il controllo sull’eccesso di potere viene esercitato sulla base del criterio di conformità dell’azione amministrativa ai principi, quindi è chiaro che siamo sempre nell’ambito di un controllo di legittimità.