L’esperienza britannica ha storicamente assegnato una grande importanza alle vie non giurisdizionali, o non pienamente giudiziali, per la determinazione degli equilibri fra poteri pubblici ed interessi dei governati. Da un lato vi è, come abbiamo visto, il modello degli administrative tribunals, dall’altro l’antico strumento delle procedure amministrative.

La tradizione britannica mette in primo piano l’idea di una fair procedure come condizione indispensabile per la validità di ogni decisione pubblica che incida sui diritti.

In particolare, la regola dell’audi alteram partem, cioè del sentire il destinatario della decisione prima che questa venga assunta, è così connaturata con il sistema che viene ritenuta natural justice, operante anche in assenza di una previsione esplicita.

E’ stata l’opera delle corti giudiziarie a conferire valore di principio al “right to be heard” ed a favorire le procedure amministrative preliminari come meccanismi di tutela dell’amministrato.

Il principio del “right to be heard” si rafforza nel XIX secolo. Le garanzie che offre consistono nel ricevere notizia del procedimento in corso, e nel poter presentare osservazioni, sia oralmente che per iscritto. Le Corti sostengono che il principio gode di applicazione universale.

Ma nella prima metà del Novecento si restringe l’ambito di applicazione del principio, affermando che solo il terreno dell’attività di tipo judicial o quasi-judicial sia proprio del “right to be heard”, escludendo quindi l’attività più propriamente amministrativa. La linea di confine, però, non è chiara, e pertanto molte delle attività amministrative sono qualificate come quasi-judicial per garantire al principio la massima estensione.

In definitiva, il principio dell’audi alteram partem, con contraddittorio orale e scritto, vale ormai per i principali procedimenti delle amministrazioni centrali e locali, nonché per le procedure decisionali dei tribunals, ma si arresta alla soglia delle attività di natura sostanzialmente legislativa, cioè i procedimenti che si concretano in attività di rule-making.

Il diritto di essere sentiti in procedimenti legislativi può eventualmente farsi valere qualora uno statute lo preveda esplicitamente.

Ad ogni modo, in materia di attività di rule-making, assumono particolare rilievo le public inquires, le quali seguono il modello generale del “right to be heard”, ma con limiti.

Le inquires sono pubbliche inchieste che consentono la consultazione degli interessati prima che vengano adottate decisioni concernenti soprattutto l’assetto del territorio (come ad esempio lo sviluppo edilizio di un’area).

Le inchieste sono condotte da ispettori che predispongono un report e lo trasmettono all’autorità competente. La scelta finale è sempre attribuita ad un ministro o ad un’altra attività politica: è chiara qui la differenza con lo strumento dei tribunals, dove la decisione è affidata a strutture indipendenti dall’esecutivo.

Una riforma del 2005, Inquires Act, ha razionalizzato il sistema delle inquires, ma il condizionamento del governo e delle autoritĂ  locali rimane forte.

Vi è poi un’altra via, tipicamente non giudiziale, che consiste nel controllo politico del parlamento sull’amministrazione.

Nel 1967 viene istituito il Parlamentary Commissioner for Administration, o più semplicemente Ombundsman, nominato formalmente dalla Corona, ma sostanzialmente dal governo, è chiamato ad investigare sull’esercizio delle funzioni amministrative di un determinato insieme di autorità, escluse quelle aventi natura legislativa, sulla base di reclami per malamministrazione presentati da membri del parlamento per conto dei soggetti offesi.

Quando il reclamo è fondato, il Commissioner apre un’indagine che si conclude con una raccomandazione o con un report. Sebbene la legge non prescriva in capo alle amministrazioni un obbligo di conformarsi alle raccomandazioni del Commissioner, la giurisprudenza afferma che la decisione di discostarsi dalle raccomandazioni è soggetta al sindacato di ragionevolezza:

un’eventuale decisione di non conformarsi deve essere quindi ragionevole.

Negli ultimi anni si è sviluppata un’ulteriore garanzia non giudiziale a tutela degli amministrati, consistente nella trasparenza amministrativa.

Il Freedom of Information Act, emanato nel 2000, attribuisce ad ogni persona il diritto di richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni. Stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni classifichino e pubblichino le informazioni per le quali è consentito l’accesso, e le modalità per accedervi.