La giuridicizzazione del potere, che si è realizzata dapprima nella tutela dei cittadini verso atti delle P.A., è giunta a nuova maturazione con la rilevanza giuridica dell’organizzazione.

Lo studio dell’organizzazione concerne figure soggettive e formule organizzative attinenti alla cura degli interessi a soddisfazione necessaria, specie i profili attinenti alla legittimazione a svolgere certe funzioni. Ora il problema dell’organizzazione assume importanza fondamentale quando unisce l’individuazione dell’interesse da curare e la determinazione dei modi per curarlo. La soluzione organizzativa risponde agli interessi da soddisfare, nonché appare come matrice delle situazioni soggettive che si concretizzano in relazione alla soluzione organizzativa predisposta. Senza organizzazione non c’è protezione dell’interesse, in quanto non si realizzano i presupposti perchè un interesse possa esser considerato un diritto. Ciò però non vuol dire che il diritto è recessivo rispetto all’organizzazione: il rilievo attribuito all’interesse assunto nell’apparato organizzativo può per certi versi configurare un diritto all’esistenza dell’organizzazione. Es.: se viene soppresso un ospedale, molti soggetti potranno impugnare la decisione. La scienza giuridica positivistica ha davvero conquistato la rilevanza giuridica dell’organizzazione.

L’ente territoriale è l’ente pubblico per definizione.  Fino a quando non c’è stato il pluralismo organizzativo, è stato anzi l’unico ente pubblico.

La sua caratteristica essenziale consiste nel determinare l’ambito della sfera pubblica, cioè selezionare gli interessi stabilendo quelli che devono esser a protezione necessaria.

Per quanto riguarda i tipi di collegamento con il territorio essi sono disciplinati da Trattati internazionali, da leggi speciali e dal c.c. ( infatti  la codificazione civilista si è estesa anche a questi profili che fanno da base ai rapporti civilistici).

I tipi di collegamento sono: la cittadinanza (essa ha assunto le forme di residenza, e di domicilio. A questi si aggiungono: soggiorno, asilo, la clandestinità). La cittadinanza nella forma che ha assunto da alcuni secoli, è il rapporto di appartenenza a uno stato. La costituzione fa riferimento alla cittadinanza come presupposto per una serie di diritti/doveri. Anche il concetto di uguaglianza ad es. è stato riferito alla qualità di “cittadino”. Negli ultimi decenni lo spessore di questo status si è attenuato senza però scomparire. Una serie di diritti sono stati riferiti dalla giurisprudenza non solo ai cittadini, bensì a tutti gli esseri umani. Inoltre accanto alla cittadinanza nazionale, ha cominciato a prendere forma anche la cittadinanza europea. Essa non sostituisce quella nazionale, ponendosi in relazione di complementarietà. Rappresenta un arricchimento del patrimonio giuridico della persona. La cittadinanza si acquisisce prescindendo da un atto di volontà. La residenza è ex 43 c.c. “luogo di dimora abituale” e viene attribuita al comune. Anche a questa sono connessi alcuni diritti, a volte subordinati a una certa durata di permanenza. Il domicilio è una scelta libera della persona: se ne può avere più di uno, a fini determinati(es. si “elegge” domicilio presso lo studio di un avvocato quando ci si fa assistere in un contenzioso)

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