Le nozioni di base dell’organizzazione. Le figure soggettive
Le figure soggettive: sono configurate come persone giuridiche pubbliche; per il carattere della pubblicità bisogna far riferimento al suo regime giuridico, cioè al complesso di norme che ne disciplinano l’esistenza e l’attività e la inquadrano nel sistema amministrativo. Per organo si intende quella partizione organizzativa della persona giuridica – l’ufficio – che una norma qualifica come idonea ad esprimerne la volontà consentendone l’imputazione dell’atto e degli effetti (sindaco e consiglio comunale); così le persone giuridiche diventano titolari di fattispecie giuridiche. La necessità dell’imputazione è dovuta a due ragioni: consente di mantenere responsabilità al vertice di fronte alla varietà e alla complessità delle forme organizzative; dall’altra, di assicurare la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei privati.
Gli elementi che caratterizzano l’organo sono due:
– il titolare: è la persona fisica della quale l’ente si avvale per manifestare la propria volontà: essa deve essere considerata in termini impersonali;
– l’ufficio: è la parte di potestà assegnata dalla legge e delimitata dalla competenza.
I tipi e i modelli organizzativi
L’organizzazione pubblica si articola in una pluralità di modelli e tipi ordinati sempre più secondo il criterio della dispersione per due motivi:
– accanto ai corpi centrali dello stato ve ne sono altri che operano a livello nazionale, periferico e comunitario che hanno una propria personalità giuridica e che agiscono autonomamente
– in secondo luogo perché si diffonde sempre più la tendenza a consentire alle pubbliche amministrazioni l’utilizzazione di strumenti propri del diritto privato.
Classificazione degli uffici pubblici
– Uffici necessari: costituiti da una norma senza che all’amministrazione sia riconosciuta alcuna potestà in proposito
– Uffici non necessari: sono quelli istituiti autonomamente dall’amministrazione stessa (commissione di studio).
– Uffici monocratici: sono costituti solamente da una persona fisica (questore)
– Uffici collegiali: sono costituiti da una pluralità (commissione di studio)
– Perfetti e imperfetti: se indispensabile o meno una discussione (commissione giudicatrice) oppure solo esprimere la volontà (collegio elettorale);
– Di ponderazione / reali e di composizione / virtuali: a seconda che debbano raggiungere una decisione o risolvere conflitti e comporre interessi eterogenei
– Rappresentativi e non: a seconda che i titolari siano eletti o designati da gruppi sociali o meno (consiglio comunale)
– Semplici: costituiti da una cellula elementare non scomponibile (capitaneria di porto)
– Complessi: formati da una pluralità di uffici che agiscono in modo coordinato in relazione a un determinato fine (università)
– Uffici entificati e meri uffici: a seconda che assumano o meno la personalità giuridica
– Uffici ordinari e straordinari: a seconda che siano permanenti o temporanei.
– Uffici attivi, consultivi e di controllo: in relazione alla natura dei compiti attribuiti
– Uffici centrali, periferici, locali e misti: ministero, prefettura, provincia, regioni e province autonome.
– Uffici esterni e interni: i primi sono legittimati ad adottare provvedimenti che determinano conseguenze nei confronti di soggetti estranei; i secondi quando svolgono un’attività che ha rilievo solo nell’ambito della propria organizzazione.