La Costituzione del 1948, prevedendo l’ istituzione delle regioni, ha creato un nuovo livello territoriale di amministrazione (che, nelle intenzioni dei padri costituenti, avrebbe dovuto avere dimensioni molto contenute).

In questa prospettiva, la nostra Carta fondamentale (art. 118, testo originario), dopo aver enunciato il principio del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative (spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo), introduce due rilevanti correttivi. Il primo riguarda le funzioni di esclusivo interesse locale: queste, infatti, anche se rientrano nelle materie di competenza regionale, possono essere attribuite, dalle leggi della Repubblica, alle province, ai comuni e agli altri enti locali (art. 118, co. 1).

Il secondo correttivo concerne, invece, le modalità di esercizio delle competenze amministrative regionali: nell’ art. 118 (testo originario) si legge, infatti, che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici. In tal modo, il costituente ha imposto alle regioni lo schema della cd. amministrazione indiretta: con ciò si vuole intendere, più precisamente, che le regioni sono titolari di funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa, ma normalmente hanno l’ obbligo di esercitarle o mediante delega agli enti locali o mediante avvalimento dei loro uffici (in realtà, però, va qui specificato che le regioni hanno interpretato in modo elastico questo criterio di normalità, trattenendo presso di sé molte funzioni che avrebbero potuto essere delegate agli enti locali).

Con la riforma del Titolo V della Costituzione le cose sono cambiate, perché, come sappiamo, è stato eliminato ogni riferimento al principio del parallelismo tra competenze legislative regionali e competenze amministrative (il nuovo art. 118 Cost. stabilisce, infatti, che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l’ esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

Ciò che accomuna il vecchio ed il nuovo assetto è, come si può notare, il favor per gli enti locali: favor che veniva espresso dal testo originario dell’ art. 118 attraverso le due clausole (quella dell’ attribuzione agli enti locali di funzioni che, seppur rientranti nelle materie di competenza delle regioni, erano di esclusivo interesse locale; e quella dell’ amministrazione regionale indiretta); e, dal nuovo art. 118, mediante la previsione generalizzata di competenza amministrativa comunale.

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