Il quadro costituzionale dell’ attività amministrativa non sarebbe completo se non venisse integrato con i princìpi dell’ Unione europea, sanciti dal Trattato di Roma (stipulato nel 1950) e dal diritto comunitario derivato (direttive, regolamenti e sentenze della Corte di Giustizia CE).
In questa prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, con la stipula del Trattato di Roma, la Repubblica italiana, ai sensi dell’ art. 11 Cost., abbia consentito, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; in conseguenza di ciò, si ritiene che i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili, senza la necessità di norme interne di adattamento o di ricezione (sent. 183/73); che, in caso di contrasto con il diritto comunitario, la norma interna confliggente deve essere disapplicata dal giudice nazionale (sent. 170/84); che lo stesso rango va riconosciuto alle sentenze della Corte di Giustizia (sent. 379/89); che l’ obbligo di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario grava anche sugli organi amministrativi (sent. 379/89); che i princìpi richiamati vanno estesi anche alle direttive comunitarie, qualora le stesse contengano prescrizioni sufficientemente precise e sia decorso il termine assegnato agli Stati membri per dare attuazione, con proprio atto normativo, alla direttiva stessa (sent. 161/91).
Costruito in questi termini il rapporto tra i due ordinamenti (interno e comunitario), risulta evidente che lo status delle norme comunitarie viene equiparato a quello delle norme della Costituzione italiana. In realtà , un contrasto potrebbe verificarsi qualora una disposizione comunitaria venga in contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; anche questa formale riserva, però, è venuta a cadere, in seguito alla modifica apportata dal nuovo testo dell’ art. 117 Cost., ad avviso del quale, infatti, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ciò significa, in altri termini, che l’ ordinamento comunitario vincola il legislatore, statale o regionale, nella stessa misura in cui lo vincola la Costituzione).