Costitutive di annullamento
Sin dall’inizio l’azione il principe davanti al giudice amministrativo è stata quella costitutiva di annullamento dell’atto bugnato, tuttora di gran lunga prevalente: l’effetto è quello di eliminare il provvedimento amministrativo, l’azione ha dunque effetto demolitorio.
Azioni miste: costitutive di annullamento e di condanna all’emanazione dell’atto amministrativo
Amministrativo, pur mantenendo fermo il dispositivo della sentenza nell’annullamento della impugnato, ha indicato le direttive dell’azione amministrativa attraverso la motivazione, con l’effetto conformativo.La motivazione della sentenza del giudice amministrativo ha tuttavia un rilievo diverso da quella del giudice civile: quest’ultimo conclude la sentenza con un dispositivo articolato, assegnando la motivazione solo il compito di spiegare le ragioni; la sentenza del giudice amministrativo invece si conclude con un dispositivo di mero annullamento, rendendo necessario l’esame della motivazione per comprendere le ragioni della decisione. L’effetto conformativo della sentenza si ricava dunque dalla motivazione.
Costitutive di riforma e di produzione
Sono quelle azioni che attribuiscono alla ricorrente il potere di chiedere al giudice di modificare l’atto amministrativo impugnato, o comunque di dettare direttamente la regolamento azione del rapporto tra le parti della controversia. Il giudice ha potere cognitorio pieno, e tale azione è completamente sconosciuta al processo civile poiché comporterebbe la sostituzione della volontà del giudice alle scelte autonome delle parti. È invece possibile nel giudizio amministrativo in sede di giurisdizione di merito, in quanto la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale, soggetto a principi fissati dalle norme giuridiche e da regole di buona amministrazione oggettivarli e verificabili, ed alle quali si adegua il giudice quando pronuncia la sentenza.