Il fenomeno della diffusione di autorità costituite per lo svolgimento di funzioni pubblicistiche sostanzialmente atipiche di regolazione del mercato e di tutela di diritti fondamentali si è affermato negli ultimi anni. Si tratta di figure soggettive alle quali viene riconosciuto un particolare grado di indipendenza non solo nei rispetti del potere politico, ma anche di quello economico e di quello burocratico. Esempi di autorità indipendente sono, tra quelli più recenti, la Consob, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per assicurare a tali autorità una posizione di neutralità e terzietà rispetto a tutti gli interessi esterni, le diverse leggi che le regolano prevedono, soprattutto, tre tipi di misure.

– Anzitutto, viene loro attribuita autonomia di gestione, organizzatoria, di organico, finanziaria e contabile.

– Sono stabilite, poi, talune garanzie in ordine ai requisiti soggettivi dei titolari, alle condizioni di esercizio del loro mandato e alle modalità di designazione

– Infine, e soprattutto, la piena indipendenza delle autorità in questione si può apprezzare sotto il profilo funzionale, cioè in relazione all’effettivo esercizio dell’azione di regolazione e di protezione di interessi socialmente rilevanti.

Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, le autorità indipendenti, sebbene in misura diversa a seconda dei casi, dispongono di una ampia gamma di poteri di vario tipo: di controllo (inteso qui nel significato ampio del termine), di indagine, di raccomandazione, di proposta, di sanzione (in senso lato), di regolamentazione e di decisione individuale (anche sulla base di criteri extragiuridici e, in particolare, dell’analisi economica).

La diffusione di questo modello, peraltro, seppure resa possibile dalla frammentazione dell’ordinamento italiano, ha introdotto ulteriori elementi di complessità nel sistema organizzativo dei pubblici poteri, determinando un altro fattore di crisi nella pubblica amministrazione.

Basta rilevare, in proposito, come l’introduzione del nuovo modello abbia comportato, da una parte, una dispersione del potere normativo, che viene affidato a soggetti diversi da quelli cui l’ordinamento lo riconosce istituzionalmente (primo tra tutti il Parlamento), e, dall’altra, una limitazione del ruolo del governo, che vede trasferito parte del proprio potere di decisione ad altre istituzioni.

 

 

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