A partire dagli anni ’90 si profila un nuovo schema di organizzazione amministrativa: l’ autorità amministrativa indipendente (o autorità di regolazione). Si tratta, in particolare, di un’ autorità rivolta a garantire il funzionamento delle regole del mercato (il mercato in generale ovvero specifici mercati, che vengono aperti alla concorrenza dopo essere stati, per decenni, strutturati in termini di monopolio pubblico).

Queste autorità sono poste al di fuori dell’ organizzazione dei ministeri e non sono formate da funzionari dello Stato, ma da esperti qualificati (in tal modo, si è voluto affidare il controllo in determinati settori ad organi che diano garanzie di indipendenza e di imparzialità sia rispetto ai vari interessi privati in gioco, sia nei confronti dello stesso potere politico).

Tra le più importanti autorità amministrative indipendenti ricordiamo, anzitutto, l’ AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato: L. 287/90). Essa ha il compito di vigilare sull’ osservanza, da parte delle imprese, del divieto di intese restrittive della concorrenza, quali, ad es., la fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita, la ripartizione dei mercati e l’ abuso di posizioni dominanti (a tal fine, l’ Autorità dispone di poteri di indagine, di diffida e di poteri sanzionatori). L’ AGCM si compone di quattro membri (nominati dai presidenti di Senato e Camera), che durano in carica sette anni.

Lo schema appena delineato lo ritroviamo, grosso modo, per le altre autorità poste a presidio dei singoli mercati: la CONSOB, l’ ISVAP e la Banca d’ Italia.

In particolare, alla CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita nel 1947, ma successivamente trasformata, e i cui membri sono nominati dal Governo) è affidata la tutela degli investitori, l’ efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali: un mercato efficiente dei prodotti finanziari richiede, infatti, che gli investitori siano motivati dalla stabilità delle quotazioni e dalla produzione di utili; e tale risultato può essere conseguito solo se agli strumenti di controllo interno al diritto societario (azioni di responsabilità e poteri amministrativi dei soci) vengono affiancati strumenti di controllo esterno.

Per quanto riguarda l’ ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, istituito nel 1982 e il cui presidente è nominato dal Governo), va detto che anch’ esso opera a tutela dei risparmiatori (più precisamente, a tutela di coloro che affidano i loro risparmi a imprese assicurative): gli interessi individuali e collettivi che sono coinvolti nel mercato delle assicurazioni giustificano, infatti, un controllo pubblico sia sul contratto, perché sia temperato lo squilibrio del potere negoziale delle parti, sia sull’ impresa di assicurazione, perché ne siano garantite la stabilità e la solvibilità (necessarie per il soddisfacimento degli impegni assunti verso gli assicurati).

Il prototipo delle autorità indipendenti è, però, la Banca d’ Italia: nata nel 1893 dalla fusione della Banca Nazionale del Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito, la Banca d’ Italia ricevette nel 1926 il potere di battere moneta in via esclusiva; con la riforma del 1936 fu trasformata da s.p.a. in ente di diritto pubblico con capitale le cui quote potevano appartenere soltanto a casse di risparmio, istituti di credito e di diritto pubblico; questo assetto pubblicistico fu completato con l’ istituzione del Comitato dei ministri, presieduto dal Capo del Governo, e dell’ Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’ esercizio del credito, organo del Ministero delle Finanze (il raccordo tra le tre strutture era, poi, assicurato dal Governatore della Banca d’ Italia, il quale presiedeva la Banca e faceva parte sia del Comitato dei ministri che dell’ Ispettorato). Soppresso nel 1944 l’ Ispettorato (le sue funzioni furono trasferite alla Banca) e modificata la composizione del Comitato dei ministri (ne divenne presidente il Ministro del Tesoro), il sistema bancario è stato retto, fino alla riforma del 1993, da una diarchia (Comitato dei ministri e Banca d’ Italia).

Nel tempo la Banca d’ Italia ha esercitato essenzialmente due funzioni: la funzione monetaria e la funzione di vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari in genere. Più precisamente, la prima funzione include il potere di emettere carta moneta, di stabilire il tasso ufficiale di sconto e di disciplinare il sistema dei pagamenti [va detto, però, che con il Trattato di Maastricht del 1992 tali funzioni sono state trasferite alla BCE  (Banca Centrale Europea)].

La seconda funzione della Banca d’ Italia è, come detto, quella di vigilare sulle banche e sugli altri operatori finanziari, sotto la direzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), di cui fa parte lo stesso Governatore: la vigilanza, più precisamente, è rivolta a garantire la concorrenza tra le imprese bancarie.

Vi sono, poi, due autorità indipendenti preposte a settori monopolistici: si tratta, in particolare, dell’ Autorità per l’ energia elettrica ed il gas e dell’ Autorità per le comunicazioni. La prima, creata nel 1995, ha la funzione di promuovere la concorrenza e l’ efficienza nei due settori energetici (elettricità e gas).

La seconda, istituita nel 1997, promuove, invece, la concorrenza e l’ efficienza nei servizi delle telecomunicazioni.

Un posto a sé, nel panorama delle autorità indipendenti, occupa, infine, il Garante per la protezione dei dati personali (1996), che si compone di quattro membri, eletti per metà dal Senato e per metà dalla Camera e che durano in carico quattro anni: il compito di tale autorità è quello di verificare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all’ identità personale.

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