A fronte di ogni atto della p.a. o soggetti ad essa equiparati, che sia produttivo di effetti, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di soggetti titolari di diritti o interessi legittimi, che si reputino lesi dall’atto stesso. Si tratta di un principio generale di azionabilità sancito dalla costituzione all’art 24, che conferisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale principio garantito anche a livello comunitario, assicura quindi, ad ogni soggetto i cui diritti o le libertà siano stati violati, di rivolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale, il quale esamini le sue pretese entro un termine ragionevole.

Tutela questa che non ha eccezioni, nemmeno nell’ambito amministrativo, e in questo si esercita davanti agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, a seconda rispettivamente che si tratti della tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi. Mentre in determinate materie, stabilite dalla legge, anche la tutela di dir. soggettivi, spetta al giudice amministrativo quando parliamo di episodio di esercizio di diritto pubblico, ci riferiamo alle controversie di diritto pubblico. Ad ogni rapporto di diritto pubblico, possono corrispondere controversie tra i soggetti parti del rapporto, quando per l’esercizio o il non esercizio, possano dipendere lesioni di interessi legittimi o diritti soggettivi.

Queste controversie costituiscono per l’appunto l’oggetto della giustizia amministrativa, che consiste nella tutela degli interessi legittimi, che solo in pochi casi, si qualifica come diritto soggettivo. Ovviamente, salvo eccezioni in sede di giurisdizione esclusiva, i rapporti privati,di diritto comune in cui è coinvolta l’amministrazione restano soggetti alla giurisdizione ordinaria. In ogni caso è vero anche il contrario, e cioè la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi lesi da atti amministrativi può essere attribuita anche al giudice ordinario. Sul punto la corte costituzionale ha stabilito che sta al legislatore ordinario decidere discrezionalmente il conferimento ad un giudice o ad un altro il potere in questione.

Questi principi trovano consacrazione anche all’art113 cost. che consente al legislatore di determinare quali organi di giurisdizione possano annullare atti delle p.a. Nelle controversie di diritto pubblico, la situazione protetta è di solito l’interesse legittimo, e il giudice di questo interesse è il giudice amministrativo, questo per effetto della cd. degradazione del diritto soggettivo, che a fronte dell’esercizio del potere amministrativo , viene trattato dall’ordinamento, come interesse legittimo. L’affermazione quindi del principio,secondo cui, al giudice ordinario spetta la tutela dei diritti nei confronti delle p.a. è riferita alla cognizione di quelle categorie di controversie nelle quali la tutela dei diritti resta tale e ferma anche se ci si trova in presenza di atti amministrativi lesivi.

Al riguardo, la legge del 1865, tuttora in vigore, pone alcune limitazioni : dinanzi al giudice ordinario è possibile agire,ma gli atti non potranno essere revocati se non sopra ricorso delle autorità competenti, e i giudici dovranno limitarsi a conoscere gli effetti degli atti in relazione al solo oggetto in giudizio. L’atto amministrativo ritenuto quindi illegittimo dal giudice ordinario, dovrà essere disapplicato.

Per disapplicazione noi intendiamo, l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità dell’atto medesimo cui segue l’inefficacia dell’atto nel caso concreto. Dinanzi al giudice ordinario, in questo ambito sono ammesse azioni risarcitorie o di mero accertamento e non azioni costitutive. Ciò in virtù della separazione dei poteri. In ogni caso queste limitazioni vanno interpretate con restrizione, visto che questa norma si applica solo se non derogata dalle successive leggi, e nel rispetto dei principi della pienezza della tutela giurisdizionale, garantiti costituzionalmente.