Tipologia delle azioni

Al di là di queste ipotesi le controversie di diritto pubblico sottostanno alla tutela del giudice amministrativo. Agli organi della giurisdizione amministrativa, i soggetti che si ritengono lesi da un determinato episodio di esercizio del potere amministrativo, possono rivolgersi, esercitando una pluralità di azioni ammesse dall’ordinamento. Infatti, proprio in base al principio previsto all’art 24 cost, tutte le azioni esercitabili nel diritto processuale comune, sono esercitabili, anche nei confronti delle p.a. tradizionalmente esistono 3 tipi di giurisdizione amministrativa : quella generale di legittimità, di merito ed esclusiva.

Si tratta di un sistema descrittivo, volto a elencare tutte le azioni proponibili davanti al giudice amministrativo, azioni diversificate a seconda del tipo di domanda che si riferisce al giudice e della situazione soggettiva fatta valere. In linea di massima si può affermare che al giudice amministrativo spetti sempre la competenza , salvo eccezioni, a conoscere le azioni a tutela di interessi legittimi, aventi ad oggetto la legittimità di un atto amministrativo; in altri casi, oltre alla legittimità, anche l’opportunità in termini di cura concreta di interessi, e inoltre, in altri casi a conoscere le azioni a tutela di diritti soggettivi (nel 1 caso di giurisdizione di legittimità, nel 2 di merito, nel 3 esclusiva).

Quest’ultima nonostante sia una deroga a quanto detto in via generale sulle competenze del giudice amministrativo e quello ordinario, in realtà è utile soprattutto nei casi in cui la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi non è molto agevole. Alla tradizionale materia del p. impiego, si sono aggiunte molte materie , come nel campo dell’urbanistica, dell’edilizia, ecc.. quali siano le azioni esperibili è la legge che lo dice e l’interpretazione giurisprudenziale. Sulla base di tutta una serie di principi costituzionali davanti al giudice amministrativo dovrebbe essere assicurata la pienezza della tutela giurisdizionale alle situazioni protette nei confronti delle p.a. le situazioni protette possono rifarsi a tre diversi modelli di relazione, che riguardano la categoria degli interessi oppositivi e quella degli interessi pretensivi.

 

Gli organi della giustizia amministrativa. Competenza

Organi ordinari della giustizia amministrativa:

a) I TAR in primo grado, sono costituiti, come prescrive la Costituzione, in ogni regione, intesa come circoscrizione territoriale. In alcune regioni sono istituite sezioni distaccate. Ciascun T.A.R., o sezione, come organo giudicante, è composto da tre membri, tra i quali un presidente.

b) Il Consiglio di Stato. Organo giurisdizionale, di secondo grado, si compone di tre sezioni, le quali svolgono quasi esclusivamente funzione di giudizio di appello avverso le sentenze dei TAR. Ciascuna sezione si compone di cinque membri tra i quali il presidente. L’adunanza plenaria si compone di quattro consiglieri per ciascuna delle tre Sezioni ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato. Il differimento di un affare all’adunanza plenaria è disposto con decisione di una delle Sezioni con ordinanza collegiale oppure per determinazione del Presidente del Consiglio di Stato in caso di questione giurisprudenziale controversa. Come organo consultivo si compone di quattro sezioni, le quali svolgono la funzione di esprimere i pareri nelle materie giuridico – amministrative ad esso richieste da altre amministrazioni.

Organi speciali della giustizia amministrativa:

1)        Corte dei Conti;

2)        Tribunale delle acque pubbliche;

3)        Commissioni tributarie;

4)        Commissari per gli usi civici.

  1. Competenze dei T.A.R.

T.A.R. e Consiglio di Stato sono formati da personale della magistratura amministrativa del tutto distinta dalla magistratura ordinaria, disciplinato dalla Costituzione (art. 104, 108) e dalle leggi sull’ordinamento giudiziario. Lo statuto dei magistrati amministrativi è contenuto in una legge speciale (L. n. 186/1982), e i compiti di governo del personale   sono   imputati   ad  un  organo  collegiale  proprio,  il   Consiglio   di   Presidenza  della  magistratura amministrativa.

Per quanto riguarda la competenza dei Tribunali amministrativi sono stati individuati due criteri generali:

1) criterio della sede dell’organo o dell’ ente emanante:

a) Se l’atto è stato emanato da un organo periferico dello Stato, la competenza appartiene ai TAR nella cui circoscrizione opera l’organo.

b) Se Fatto è stato emanato da un ente che opera esclusivamente nell’ambito della- regione, la competenza appartiene al T.A.R. della                regione.

c) Se l’atto è stato emanato da un ente che opera su tutto il territorio regionale, occorre distinguere: se i suoi effetti si esauriscono in                ambito regionale, la competenza .appartiene ai T.A.R. della regione; se si dispiegano su rutto il territorio nazionale, la competenza                    appartiene al T.A.R. Lazio.

d) Se gli effetti riguardano status di determinate persone concernenti attivitĂ  non localizzabili la competenza è del T.A.R. dove ha sede            l’ente che ha emanato l’atto.

2)  criterio dell’efficacia dell’atto:

a) Se l’efficacia è circoscritta al territorio entro cui opera il T.A.R. periferico, questo è competente.

b) Se l’effetto dell’atto si estende al di lĂ  di una sola regione; la competenza appartiene al T.A.R. Lazio.

La competenza non si determina in nessun caso per valore e solo in alcuni casi per materia. Si tratta di norme speciali che attribuiscono la competenza in ordine a specifiche materie a determinati T.A.R. Queste attribuzioni per materia sono inderogabili e rilevabili di ufficio, mentre è sempre derogabile dalle parti, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice adito, la competenza per territorio.

Ciascuna parte del giudizio può eccepire l’incompetenza del T.A.R. adito, indicando quello competente. In caso di accordo tra tutte le parti costituite circa la competenza di altro T.A.R., la causa viene rimessa a questo ufficio. Ove tale accordo non vi sia, il T.A.R. adito decide in camera di consiglio con sommaria deliberazione e, dove non ne ravvisi la manifesta infondatezza, rimette gli atti al Consiglio di Stato, il quale successivamente decide sulla competenza.

In caso di conflitto di competenza tra sezioni e sezioni centrali, decide il Presidente del T.A.R. con ordinanza. In caso di litispendenza si applica l’art. 39 del cod. proc. civ.