Ai sensi dell’ art. 295 c.p.c. (che trova applicazione anche nel processo amministrativo) il giudice dispone che il processo sia sospeso nei casi in cui egli (ovvero un altro giudice) debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione stessa: è questo, ad es., il caso del ricorso contro l’ ordine di demolizione emesso dal sindaco per un contrasto della costruzione con una previsione del piano regolatore; ora, qualora contro tale previsione penda un altro ricorso, l’ accoglimento del quale travolgerebbe il precetto che il sindaco assume violato dal costruttore, è necessario disporre la sospensione del primo procedimento, il cui esito è condizionato dall’ esito dell’ altro.
Nel processo amministrativo trova, poi, applicazione anche l’ interruzione del processo (artt. 299 c.p.c. e 28 d.lgs. 104/10): è stabilito, infatti, che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private, al pari della morte dell’ avvocato, della sua radiazione o sospensione dall’ albo producono l’ interruzione del processo (è bene precisare, però, che l’ interruzione è automatica quando l’ evento interruttivo riguarda l’ avvocato; quando riguarda la parte, l’ effetto di interruzione si produce, invece, solo dal momento in cui l’ avvocato lo dichiara).
Una volta interrotto, il processo deve essere riassunto dalla parte più diligente con atto notificato alle altre parti, nel termine perentorio di 90 gg. dalla conoscenza legale dell’ evento interruttivo (diversamente, il processo si estingue).