La semplificazione si concreta anche nella riduzione degli oneri burocratici che gravano sullo svolgimento delle attività dei privati. Ad esempio, quando un privato vuole aprire un’attività, talvolta il procedimento amministrativo è sostituito da atti e procedimenti privati.

Tale percorso di liberalizzazione viene avviato dal legislatore nel 1990 con l’istituto della “Dichiarazione di inizio attività” (DIA).

Oggi l’art.19 della legge 241/1990 disciplina la “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), istituto che ha sostituito la DIA.

Il regime originariamente previsto dal legislatore con la DIA aveva una struttura bifasica: ad una prima dichiarazione con cui il privato rappresentava all’amministrazione la volontà di intraprendere una determinata attività, seguiva una seconda comunicazione con cui si notificava all’amministrazione l’effettivo avvio dell’attività.

L’amministrazione poteva controllare ex post la regolarità dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.

A) Il regime introdotto dalla SCIA si fonda invece su un solo atto del L’amministrazione è tenuta poi a rilasciare una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della segnalazione.

B) L’istituto della SCIA si applica quando la possibilità di avviare un’attività privata, come l’esercizio di un’impresa, sia sottoposta all’adozione di particolari atti di tipo autorizzatorio da parte di amministrazioni pubbliche.

La SCIA ha dunque natura di atto privato che sostituisce il procedimento autorizzatorio preliminare. L’atto autorizzatorio sostituito dall’atto privato deve essere privo di discrezionalità amministrativa, deve cioè limitarsi al mero accertamento dei requisiti di legge.

Emerge qui una differenza con lo strumento del silenzio assenso, il quale vale invece anche per gli atti discrezionali della pubblica amministrazione.

C) Alla pubblica amministrazione resta un potere di intervento ex post, finalizzato ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni, delle modalità e dei fatti legittimanti per l’avvio dell’attività privata.

Ove si accerti che tali requisiti e presupposti non sussistono, l’amministrazione adotta entro 60 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività. Se è possibile conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, l’amministrazione invita il privato a provvedere a tale conformazione prescrivendo le misure necessarie da adottare entro 30 giorni.

D) Ove non siano adottati entro i 60 giorni i suddetti provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività privata, l’amministrazione può porre in essere misure interdittive solo qualora sussistano le condizioni per l’annullamento d’ufficio, ossia solo per ragioni d’interesse pubblico.

E) Le controversie sorte nell’applicazione delle norme sulla SCIA sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

F) Uno dei problemi principali della disciplina della SCIA riguarda la tutela del terzo che lamenti un pregiudizio derivante dall’inizio dell’attività, per carenza dei presupposti richiesti.

Nel caso in cui il terzo chiede invano all’amministrazione di intervenire con una misura interdittiva nei confronti del privato, a giurisprudenza aveva riconosciuto al terzo la possibilità di esperire un’azione di annullamento avverso il provvedimento tacito di diniego della misura interdittiva.

Il legislatore però ha stabilito che gli interessati possono esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, con la conseguenza che il giudice amministrativo potrebbe ordinare all’amministrazione di provvedere, senza poter però predeterminare il contenuto del provvedimento da adottare. E’ certamente una tutela meno intensa di quella elaborata dalla giurisprudenza.

G) Vi sono alcune fattispecie che restano fuori dall’ambito di applicazione della disciplina della SCIA. Ne restano fuori gli atti delle amministrazioni riguardanti difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, cittadinanza, nonché casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Il d.lgs. 33/2013 impone alle amministrazioni di pubblicare informazioni sui provvedimenti amministrativi che possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’interessato.

H) La legge 124/2015 ha delegato il governo a procedere ad una precisa individuazione delle fattispecie soggette a SCIA (e silenzio assenso).

E’ stata così elaborata una tabella divisa in tre sezioni (attività commerciali; edilizia; ambiente) in cui sono indicate le varie attività, evidenziando il regime giuridico a cui sono sottoposte.

I) Nel caso in cui sia richiesta una SCIA plurima l’interessato può presentare una sola dichiarazione ad uno sportello unico. L’amministrazione ricevente si interessa della trasmissione del documento alle altre amministrazioni interessate.

Se sono necessari atti di assenso, pareri o verifiche, l’interessato può presentare un’unica istanza per ottenere tali atti. Sarà poi onere dell’amministrazione indire una conferenza di servizi per il rilascio di tali atti.

Occorre infine soffermarsi brevemente sul recepimento nell’ordinamento italiano della “Direttiva Servizi” del 2006. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo del 2010, confermando la tendenza a considerare il meccanismo della DIA (e poi della SCIA) come un meccanismo alternativo al regime autorizzatorio in senso proprio.

In secondo luogo, il suddetto decreto sembra prevedere un favor per il meccanismo di semplificazione della SCIA, la quale dovrebbe rappresentare il modello generale di riferimento.

Il mantenimento o l’istituzione di un regime autorizzatorio volto all’emanazione di un provvedimento espresso, che esclude quindi la SCIA, può essere giustificato solo dalla presenza di motivi imperativi di interessi generali.