Procedura:

è delineata nel regolamento di procedura del Consiglio di Stato, integrato dalla giurisprudenza.

Legittimati:

Tutti i soggetti sui quali il giudicato spiega i suoi effetti immediati (chi ha partecipato al giudizio). Se il giudicato è efficace ultra partes, è legittimato ogni soggetto interessato, anche se estraneo al giudizio.

Termine:

FinchĂ© duri l’azione di giudicato: ossia 10 anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

A pena di inammissibilitĂ :

prima del ricorso per ottemperanza, l’interessato deve notificare alla PA un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere il giudicato entro un termine non inferiore ai 30 giorni. L’atto di messa in mora non è necessario se la Pa dichiara di non voler adempiere, o se il rifiuto risulto da un comportamento concludente.

Competenza:

Quanto alla competenza, l’organo innanzi al quale instaurare il giudizio di ottemperanza è lo stesso giudice che l’ha adottata, al quale spetta stabilire le regulae juris da realizzarsi da parte dell’amministrazione. Così il TAR è competente per l’ottemperanza alle proprie decisioni passate in giudicato ed anche a quelle che sono state pienamente confermate nella loro portata sostanziale (dispositivo e motivazione) dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, invece, è competente ogniqualvolta il decisum sostanziale si rinvenga integralmente nella sentenza di secondo grado, ed anche quando quest’ultima sia anche solo parzialmente modificatrice, innovatrice o integratrice della sostanza della motivazione contenuta nella decisione del TAR.

Nel caso in cui venga proposto il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice incompetente, si ritiene che la relativa eccezione possa essere eccepita anche senza le forme del regolamento di competenza, ferma restando la sua rilevabilitĂ  d’ufficio.

  1. Per quanto concerne la garanzia del contraddittorio, il regolamento 642/1907, all’art.91, prevede che il ricorso sia soggetto non giĂ  a notifica ma direttamente a deposito presso l’organo giurisdizionale competente;

di tale deposito il segretario dà immediata comunicazione alla sola pubblica amministrazione interessata, la quale, entro i 20 giorni successivi, può trasmettere le proprie osservazioni alla Segreteria del giudice.

In seguito la giurisprudenza ha iniziato ad imporre al ricorrente l’obbligo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia all‘amministrazione inottemperante che ai controinteressati, individuati nei soggetti che dall’attuazione del giudicato possano ricevere pregiudizio nella propria sfera giuridica.

Il giudizio di ottemperanza è trattato in adunanza camerale; è però consentita, a domanda, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

La prassi giurisprudenziale ammette anche la proposizione di istanze cautelari.

Quanto all’estinzione del giudizio di ottemperanza, questa ha luogo solo a seguito di sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato.

la legge 205/2000 prevede che all’atto dell’insediamento ” il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudi la permanenza del potere in capo all’amministrazione comporta che l’adozione di atti adempitivi del giudicato, indipendentemente dalla soddisfazione dell’interesse del ricorrente, provochi l‘improcedibilitĂ  del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse; si ha però improcedibilitĂ  per cessazione della materia del contendere quando gli atti adempitivi producano la soddisfazione di tale interesse.

L E’ ammissibile l‘appello contro la sentenza emessa nel primo grado del giudizio per ottemperanza allorchè esso sia diretto a sollecitare la verifica del precedente decisum giudiziale nel suo contenuto di accertamento. Avverso la sentenza di ottemperanza si ammette l‘opposizione di terzo da parte del litisconsorte necessario pretermesso, ovvero del terzo che sia titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con l’accertamento contenuto nella sentenza.

Le sentenze rese dal Consiglio di Stato quale giudice dell’ottemperanza sono soggette a ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione.

I soggetti legittimati a proporre ricorso per Cassazione sono il privato e l’amministrazione soccombente, anche se diversa da quella competente ad emettere l’atto dovuto in esecuzione del giudicato.

 

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